Cassazione Civile, Ordinanza n. 32860/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto un’ingiunzione di pagamento emessa da una società concessionaria della riscossione per conto del Comune, relativa alla riscossione coattiva di due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2015 e 2016 già notificati. Dopo aver impugnato anche gli avvisi, aveva proposto ricorso avverso l’ingiunzione; il giudice tributario provinciale e poi quello regionale avevano respinto l’impugnazione. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) ha dedotto la violazione di numerose norme e la nullità della sentenza per omessa considerazione del giudicato interno/esterno che, a suo dire, si sarebbe formato su precedenti controversie IMU di annualità diverse; 2) ha denunciato la mancata accoglienza dell’eccezione di litispendenza e continenza rispetto ai giudizi pendenti sugli avvisi di accertamento IMU 2015-2016; 3) ha riproposto un’eccezione di compensazione, sostenendo di avere già effettuato pagamenti relativi ai medesimi titoli, e ha prospettato omesso esame di fatti decisivi; 4) ha contestato la motivazione dell’ingiunzione quanto al calcolo degli interessi, il cumulo delle sanzioni e la pretesa violazione del contraddittorio endoprocedimentale; 5) ha lamentato la tardiva costituzione in appello della concessionaria e la conseguente decadenza dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio, in relazione alla disciplina della trattazione scritta nel periodo emergenziale.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, escludendo la formazione di giudicato rilevante tra le parti e negando che vi fosse litispendenza o continenza tra i giudizi sugli avvisi di accertamento e quello sull’ingiunzione di pagamento, trattandosi di atti diversi e di petitum non identico. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, sia per la sua assoluta confusione e non specificità, sia perché l’eccezione di compensazione attiene alla pretesa impositiva e non ai vizi propri dell’ingiunzione fiscale, la quale, quando segue un avviso di accertamento, è impugnabile solo per vizi propri. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per difetto di autosufficienza e, comunque, ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’ingiunzione, ammissibile il rinvio agli atti presupposti già conosciuti dal contribuente e non configurabile nel caso l’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per tributi non armonizzati. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non ha indicato quali eccezioni sarebbero state tardivamente proposte dalla controricorrente e perché esse sarebbero state decisive. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato posto a suo carico anche l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1241 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’eccezione di compensazione, ma ritenuto non decisivo perché la compensazione concerneva semmai la pretesa impositiva e non l’ingiunzione impugnata.
art. 1242 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di compensazione; la Corte ha escluso la pertinenza della censura rispetto ai vizi dell’ingiunzione.
art. 1243 c.c.
Richiamato nel contesto dell’eccezione di compensazione, ritenuta inammissibile o comunque non riferibile all’atto ingiuntivo.
art. 2697 c.c.
Richiamato in più motivi per profili di prova; la Corte ha evidenziato, tra l’altro, la carenza di autosufficienza delle censure e il tentativo di sollecitare un nuovo giudizio di fatto.
art. 2909 c.c.
Invocato per sostenere la formazione di un giudicato; la Corte ha escluso che vi fossero decisioni passate in giudicato idonee a vincolare il presente giudizio.
art. 111 c.p.c.
Richiamato in relazione a nullità, motivazione e giusto processo; non ha portato all’accoglimento delle censure.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per asserita ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte non ha ravvisato vizi decisori.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha evidenziato carenze di specificità e autosufficienza.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per la valutazione probatoria; la Corte non ha accolto le doglianze, giudicate generiche o non autosufficienti.
art. 163 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo nell’elenco delle norme asseritamente violate, senza specifica incidenza decisoria.
art. 215 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte non ha ravvisato specifiche violazioni utili all’accoglimento.
art. 228 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo, ma in modo generico e non specifico.
art. 229 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in modo non specifico; nessun effetto sul decisum.
art. 324 c.p.c.
Richiamato con riferimento al giudicato; la Corte ha escluso la sussistenza di un giudicato rilevante.
art. 325 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo nel contesto del giudicato e delle impugnazioni.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per la c.d. doppia conforme; non ha inciso sull’esito delle censure, ritenute comunque infondate o inammissibili.
art. 387 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo senza specifica incidenza sul ragionamento della Corte.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto infondata o inammissibile la censura secondo i singoli motivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato per violazione di legge; le doglianze sono state respinte o dichiarate inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto le censure non specifiche e non autosufficienti.
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamato in relazione alla motivazione e alla doppia conforme, senza esito favorevole al ricorrente.
art. 39, comma 2, c.p.c.
Richiamato per l’eccezione di litispendenza e continenza, esclusa dalla Corte per difetto di identità del petitum.
art. 1 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo nel contesto del processo tributario; la Corte ha escluso la litispendenza/continenza.
art. 20, ultimo comma, d.P.R. 636/1972
Richiamato nel terzo motivo nel contesto della compensazione e del processo tributario, senza accoglimento della censura.
art. 2033 c.c.
Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza per difetto di specificità e per la natura dell’atto impugnato.
art. 20 d.P.R. 602/1973
Richiamato nel quarto motivo per il calcolo degli interessi; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e l’atto sufficientemente motivato.
art. 12, comma 5, d.lgs. 446/1997
Richiamato dal ricorrente in tema di cumulo sanzionatorio; la questione è stata assorbita dalla ritenuta sufficienza della motivazione e dall’inammissibilità della doglianza.
art. 13 d.lgs. 472/1997
Richiamato nel quarto motivo sul cumulo delle sanzioni, senza accoglimento.
art. 27, comma 2, d.l. 137/2020
Richiamato nel quinto motivo sulla trattazione scritta e sui termini per memorie e repliche; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità.
art. 23 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel quinto motivo in relazione alla costituzione dell’appellato nel processo tributario; la Corte ha rilevato la mancanza di specificità della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per porre a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 52 d.lgs. 446/1997
Richiamato dalla CTR e valorizzato dalla Corte come base della legittimazione del concessionario alla riscossione.
art. 36 l. 247/2007
Richiamato dalla CTR a sostegno della legittimazione del concessionario della riscossione.
art. 3 r.d. 639/1910
Richiamato per qualificare l’atto come ingiunzione fiscale e per escludere la disciplina propria della riscossione mediante ruolo.
art. 6-bis l. 212/2000
Richiamato dalla Corte nel chiarire che, per i tributi non armonizzati e nella disciplina applicabile ratione temporis, il contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo se espressamente previsto.
Massime di principio
- L’ingiunzione fiscale che segua un avviso di accertamento non costituisce un nuovo atto impositivo autonomo: la sua impugnazione è limitata ai vizi propri dell’atto ingiuntivo e non consente di rimettere in discussione il merito della pretesa già cristallizzata nell’avviso presupposto.
- Tra il giudizio avente a oggetto l’avviso di accertamento e quello relativo all’ingiunzione di pagamento non ricorre identità di petitum; può semmai configurarsi un rapporto di dipendenza logica, non di litispendenza o continenza.
- L’eccezione di compensazione o di pagamento di somme riferite al tributo presupposto non è idonea, di per sé, a colpire l’ingiunzione fiscale quando la censura investa il merito della pretesa già definita o definibile nel giudizio sull’accertamento.
- Le censure di legittimità devono essere specifiche e autosufficienti: non basta l’accumulo indistinto di norme asseritamente violate, occorrendo indicare chiaramente il vizio denunciato, il fatto rilevante e la sua decisività.
- La motivazione dell’ingiunzione fiscale può essere resa per relationem agli atti presupposti già portati a legale conoscenza del contribuente, se l’atto richiama in modo sufficiente la base del credito e gli importi dovuti.
- Per i tributi non armonizzati, prima della disciplina espressa introdotta dall’ordinamento, il contraddittorio endoprocedimentale non ha portata generalizzata ma opera solo nei casi previsti da una specifica disposizione normativa.
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