Sentenza del 03/06/2015 n. 11412 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale sostenendo che le ritenute IRPEF applicate sui proventi derivanti dalla cessione di diritti di stock option fossero illegittime. Secondo il contribuente, avrebbe dovuto applicarsi il regime fiscale vigente nel 1997, anno di originaria assegnazione delle opzioni, quando la società italiana non aveva sostenuto alcun costo per l'assegnazione. Egli sosteneva quindi che il valore imponibile fosse pari a zero e chiedeva il rimborso del credito IRPEF relativo al 2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, ai fini fiscali, il momento rilevante non è necessariamente quello dell'originaria attribuzione dell'opzione, ma quello in cui il diritto diventa concretamente esercitabile e acquista un valore economicamente rilevante. Nel caso concreto, i diritti erano cedibili soltanto dal 1 novembre 2001 e furono effettivamente ceduti a terzi nello stesso periodo. Pertanto, il relativo controvalore costituiva reddito di lavoro dipendente percepito nel 2001, soggetto a ritenuta d'acconto. La Corte ha inoltre ritenuto applicabile il regime normativo vigente al momento dell'esercizio o della cessione, escludendo l'applicazione retroattiva del regime più favorevole invocato dal contribuente. G.A. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 48, comma 1
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del rapporto di lavoro.
La disposizione è stata interpretata nel senso che il valore economico percepito dal dipendente mediante l'esercizio o la cessione di stock option rientra, in linea generale, nel reddito di lavoro dipendente.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 48, comma 2, lett. g-bis)
La differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente non concorre a formare reddito da lavoro dipendente solo a determinate condizioni.
L'esclusione dalla base imponibile costituisce un'eccezione al principio generale di tassazione e richiede il rispetto delle condizioni previste dalla norma, che la Corte ha ritenuto non sussistenti nel caso concreto.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 48, comma 3
Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9.
Il valore imponibile del beneficio deve essere determinato secondo il valore normale del diritto o del bene, con riferimento al momento in cui il beneficio diviene concretamente valutabile.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 9
Valore normale dei beni e dei servizi.
La norma fornisce il criterio per quantificare economicamente il beneficio ricevuto dal dipendente e, nel caso esaminato, ha consentito di valorizzare i diritti di opzione secondo i prezzi di mercato rilevanti nel periodo d'imposta.
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 3
La disciplina modificativa del trattamento fiscale dei compensi in natura e delle stock option è stata considerata nel quadro normativo applicabile, ma non ha determinato l'accoglimento della tesi del contribuente.
D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, art. 13, commi 1 e 2
Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000; alcune disposizioni non si applicano alle assegnazioni di titoli effettuate anteriormente a tale data né a quelle derivanti dall'esercizio di opzioni attribuite dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del decreto.
La Corte ha interpretato restrittivamente le disposizioni transitorie e ha escluso che esse potessero preservare il regime più favorevole invocato dal contribuente, poiché il caso riguardava diritti divenuti cedibili ed effettivamente ceduti nel 2001.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo.
Massime di principio
- Per le stock option, il momento fiscalmente rilevante tende a coincidere con quello in cui il diritto viene esercitato oppure diventa concretamente cedibile e acquista un valore economico, non necessariamente con la data della prima assegnazione.
- Il valore ottenuto dal dipendente mediante esercizio o cessione di stock option costituisce, in linea generale, reddito di lavoro dipendente soggetto a IRPEF e a ritenuta d'acconto.
- Le agevolazioni fiscali previste per le stock option sono eccezioni al regime ordinario e devono essere applicate soltanto quando risultano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla legge.
- Le norme transitorie che mantengono un regime fiscale più favorevole devono essere interpretate restrittivamente e non si estendono a fattispecie diverse da quelle espressamente indicate.
- La valorizzazione del beneficio deve essere effettuata secondo il valore normale del diritto o del bene nel momento in cui esso diventa concretamente disponibile o economicamente realizzabile.
- Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, occorre distinguere tra attribuzione dell'opzione, possibilità giuridica di esercitarla o cederla e concreta realizzazione del valore economico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 giu 2015Sentenza del 03/06/2015 n. 11396 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 giu 2015Sentenza del 03/06/2015 n. 11406 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 giu 2015Sentenza del 03/06/2015 n. 11417 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 giu 2015Sentenza del 03/06/2015 n. 11426 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 giu 2015Sentenza del 03/06/2015 n. 11432 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 giu 2015Sentenza del 03/06/2015 n. 11436 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →