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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27208/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ai fini Irpef emesso per l’anno 2003 nei confronti di una società e di una socia, in conseguenza di un precedente avviso di rettifica ai fini dell’imposta di registro relativo alla cessione onerosa di un esercizio commerciale. In sede di registro il valore della cessione era stato elevato da euro 23.390,00 a euro 112.390,00, con valorizzazione anche dell’avviamento. L’Ufficio ha poi ritenuto che tale maggior valore dovesse riflettersi automaticamente sulla plusvalenza tassabile ai fini Irpef, presumendo un corrispettivo effettivo superiore a quello dichiarato. La CTR ha però respinto l’appello dell’Agenzia, osservando che l’atto di rettifica "a monte" non era stato prodotto in giudizio e che, comunque, il valore accertato ai fini dell’imposta di registro non ha efficacia automatica e vincolante ai fini delle imposte sui redditi, potendo al più costituire un indizio da corroborare con ulteriori elementi. I contribuenti avevano inoltre provato circostanze idonee a superare la presunzione, quali la giovane età dell’impresa, la perdita di esercizio nell’anno accertato e la messa in liquidazione. L’Agenzia ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, dell’art. 51 d.P.R. 131/1986 e dell’art. 54 d.P.R. 917/1986, sostenendo la vincolatività del valore definito in sede di registro e la legittimità della presunzione di maggior corrispettivo; con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2727 e 2697 c.c., lamentando che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto superata la presunzione senza adeguate prove e avrebbe in sostanza rivalutato il merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, alla luce dello ius superveniens di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015, la maggiore valorizzazione ai fini dell’imposta di registro non consente, da sola, di presumere un maggior corrispettivo ai fini Irpef; il dato del registro può essere solo uno degli indizi, ma non l’elemento fondante dell’accertamento della plusvalenza. Ha rigettato anche il secondo motivo perché la censura mirava sostanzialmente a una rivalutazione del merito e degli elementi di fatto già apprezzati dalla CTR; inoltre non vi è violazione dell’art. 2697 c.c., poiché il giudice di merito ha correttamente richiesto all’Ufficio ulteriori elementi oltre al mero valore definito in sede di registro e ha ritenuto provati fatti idonei a superare la presunzione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva degli intimati; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato a carico dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dall’Agenzia come base dell’accertamento induttivo del reddito, ma non ritenuto idoneo, nel caso di specie, a fondare da solo la maggiore plusvalenza sulla sola base del valore definito in sede di registro

  • art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986

    la valorizzazione dell’imposta di registro non può automaticamente vincolare l’accertamento Irpef; il relativo valore può al più costituire un indizio

  • art. 54 d.P.R. n. 917 del 1986

    norma evocata per la determinazione della plusvalenza; la Corte ribadisce che la base imponibile Irpef dipende dalla differenza tra corrispettivo e costo di acquisto, non dal solo valore di registro

  • art. 86 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato dalla ricorrente quanto alla plusvalenza da cessione di azienda; la Corte nega che il valore definito ai fini del registro sia di per sé decisivo

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere sorrette da elementi gravi, precisi e concordanti; la censura che mira a contestare la valutazione del materiale indiziario è inammissibile come rivalutazione del merito

  • art. 2697 c.c.

    non risulta violato, perché il giudice di merito ha correttamente ritenuto che il solo valore accertato ai fini del registro non bastasse e ha valutato gli ulteriori elementi offerti dalle parti

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    veicolo di deduzione della violazione di legge, ma non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale, per le sentenze successive alla riforma del 2012, è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo e controverso

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato nel contesto della rilevabilità dello ius superveniens in cassazione

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 14 settembre 2015

    "l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro"

    norma interpretativa e retroattiva; esclude che il maggior corrispettivo in cessioni di immobili e aziende possa essere presumuto solo dal valore di registro

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 147 del 14 settembre 2015

    la disciplina transitoria limitata al comma 1 rafforza la natura interpretativa e retroattiva del comma 3

  • art. 19 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    richiamato per la definizione agevolata della lite da parte di uno dei soci

  • d.l. n. 83 del 2012

    richiamato per la nuova formulazione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • d.lgs. n. 147 del 14 settembre 2015

    ha introdotto lo ius superveniens applicabile alla controversia

  • d.P.R. n. 917 del 1986

    testo unico delle imposte sui redditi, rilevante per la disciplina delle plusvalenze

Massime di principio

  • Nelle cessioni di immobili o di aziende, il valore accertato o definito ai fini dell’imposta di registro non consente, da solo, di presumere l’esistenza di un maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi; occorrono ulteriori elementi presuntivi dotati di gravità, precisione e concordanza.
  • La norma interpretativa che esclude la presunzione del maggior corrispettivo basata esclusivamente sul valore di registro si applica retroattivamente anche ai giudizi pendenti, salvo che la questione non sia estranea ai motivi di ricorso.
  • L’accertamento della plusvalenza Irpef non può fondarsi automaticamente su un precedente valore fiscale del bene o dell’azienda: l’Ufficio deve dimostrare il maggior corrispettivo con un compendio probatorio autonomo.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o del ragionamento inferenziale del giudice di appello.
  • Il vizio di motivazione, per le sentenze soggette alla riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è configurabile solo come omesso esame di un fatto decisivo e controverso, non come semplice dissenso sulla valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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