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Sentenza

Sentenza n. 889/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - della comunicazione prot. n. 28445 del 18 marzo 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per le politiche per le imprese – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese – Divisione VI “Interventi per la ricerca e l’innovazione di non ammissibilità della domanda di agevolazione”; - ove occorra, alla comunicazione prot. n. 4413 del 17 gennaio 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per le politiche per le imprese – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese – Divisione VI “Interventi per la ricerca e l’innovazione”, avente ad oggetto il preavviso di diniego della domanda di agevolazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990; - della nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per le politiche per le imprese – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese – Divisione VI “Interventi per la ricerca e l’innovazione” prot. n. 24316 del 7 marzo 2025; - della circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. n. 15410 del 3 luglio 2024 avente ad oggetto “Dimensione di Impresa – indicazioni operative per la qualificazione dello status di micro, piccola e media impresa (PMI)”; - della nota PEC del gestore Intesa Sanpaolo s.p.a. dell’11 marzo 2025 (prot. ministeriale n. 26029 del 12 marzo 2025); - della relazione istruttoria del gestore Intesa Sanpaolo s.p.a. prot. n. 3955 del 16 gennaio 2025; - dell’art. 3, comma 7, del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto.

Giustizia amministrativa202506152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissibilità di una domanda di agevolazione per un progetto di ricerca e sviluppo, fondato sulla qualificazione della ricorrente come grande impresa anziché come PMI

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di non ammissibilità della domanda di agevolazione, il preavviso di diniego, le note ministeriali e del gestore della procedura, nonché la circolare ministeriale relativa alla qualificazione dimensionale delle PMI. Ha dedotto, con i primi tre motivi, la violazione dell’art. 4, comma 2, dell’allegato I al regolamento GBER, della Raccomandazione 2003/361/CE, dell’art. 3, comma 7, del d.m. 18 aprile 2005 e della disciplina nazionale dell’agevolazione, oltre a violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e gerarchia delle fonti, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti e ingiustizia manifesta. La contestazione riguardava il criterio con cui l’Amministrazione aveva verificato il superamento delle soglie dimensionali per due esercizi consecutivi: il Ministero e il gestore avevano utilizzato, anche per l’esercizio 2021, il perimetro societario esistente alla data della domanda del 2024, includendo una società acquisita dal gruppo soltanto nel 2023. Secondo la ricorrente, l’esercizio 2022 poteva essere valutato sulla base della composizione societaria esistente al momento della domanda, ma l’esercizio 2021 doveva essere ricostruito sulla base della situazione societaria effettivamente esistente alla chiusura di quell’esercizio. Ha inoltre censurato la circolare ministeriale e la nota ministeriale che sostenevano l’inclusione retroattiva delle imprese associate o collegate. Con il quarto motivo ha dedotto ulteriori violazioni della disciplina dell’agevolazione e vizi istruttori e motivazionali. Con il quinto motivo ha chiesto il rinvio alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 3, comma 7, del d.m. 18 aprile 2005.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, ritenendoli fondati e assorbenti. Ha interpretato l’art. 3, comma 7, del d.m. 18 aprile 2005 nel senso che esso disciplina l’individuazione, alla data della domanda, delle imprese associate o collegate e impone di utilizzare i dati dell’ultimo esercizio contabile chiuso e approvato, ma non deroga alla regola unionale secondo cui la perdita o l’acquisizione dello status di PMI consegue al superamento o al mancato raggiungimento delle soglie per due esercizi consecutivi. Il Ministero, utilizzando per l’esercizio 2021 il perimetro societario esistente nel 2024 e includendo una società acquisita soltanto nel 2023, ha illegittimamente disapplicato tale garanzia biennale. Il Collegio ha inoltre escluso che l’acquisizione di una società “sorella” da parte della controllante potesse essere automaticamente assimilata a una fusione o acquisizione riguardante direttamente l’impresa beneficiaria, tale da giustificare la deroga immediata alla regola dei due esercizi consecutivi. La deroga, in quanto eccezionale, deve essere interpretata restrittivamente. L’Amministrazione non aveva chiarito perché l’ingresso della nuova società nel gruppo costituisse una trasformazione definitiva idonea a superare il periodo di osservazione biennale, né aveva dimostrato l’equivalenza tra tale dinamica di gruppo e un mutamento diretto dell’assetto della beneficiaria. Il TAR ha ravvisato violazione di legge e difetto di motivazione anche nella nota ministeriale e nella circolare, nella parte in cui sostenevano l’inclusione retroattiva della nuova società collegata e la conseguente deroga alla regola biennale. Gli ulteriori motivi, compresa la richiesta di rinvio alla Corte costituzionale, sono stati assorbiti perché l’accoglimento dei primi tre era integralmente satisfattivo. Sono stati annullati gli atti impugnati; le spese sono state compensate per la complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, allegato I, regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER)

    Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi

    La perdita o l’acquisizione dello status di PMI richiede, in via generale, il superamento o il mancato raggiungimento delle soglie per due esercizi consecutivi; tale regola non può essere derogata utilizzando retroattivamente, per l’esercizio precedente, la composizione societaria esistente alla data della domanda.

  • art. 4, comma 1, allegato I, regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER)

    I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti

    I dati dimensionali devono essere riferiti agli esercizi contabili chiusi e valutati secondo la situazione rilevante per ciascun esercizio.

  • art. 3, comma 7, d.m. 18 aprile 2005

    La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società [...] a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese

    La disposizione individua il momento della verifica dell’esistenza dei rapporti di collegamento o associazione e i dati dell’ultimo esercizio chiuso da utilizzare, ma non introduce una deroga alla regola biennale prevista dal diritto dell’Unione.

  • art. 2, allegato I, regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER)

    Sono «piccole e medie imprese» (PMI), le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR

    La disposizione definisce le soglie dimensionali rilevanti per la qualificazione come PMI.

  • art. 1, comma 1, lettera g), d.m. 13 luglio 2023

    La disciplina nazionale dell’agevolazione rinvia, per la definizione di PMI, all’allegato I del regolamento GBER.

  • sezione 1.1.3.1, punto 6, lettera e), decisione 2012/838/UE della Commissione

    Questa regola non si applica se una PMI è coinvolta in una fusione o acquisizione da parte di un gruppo più grande, nel qual caso perde immediatamente il proprio status dalla data della transazione

    La deroga alla regola dei due esercizi consecutivi opera per operazioni straordinarie direttamente incidenti sull’impresa beneficiaria e, in quanto eccezionale, non può essere estesa automaticamente all’acquisizione di una società collegata o “sorella” da parte della controllante.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla precedente tutela cautelare concessa ai soli fini della sollecita definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La verifica della qualificazione dimensionale come PMI deve rispettare la regola secondo cui il superamento o il mancato raggiungimento delle soglie determina la perdita o l’acquisizione dello status soltanto quando si verifica per due esercizi contabili consecutivi.
  • La disposizione nazionale che impone di verificare, alla data della domanda di agevolazione, l’esistenza di imprese associate o collegate non autorizza a proiettare retroattivamente sull’esercizio precedente la composizione societaria esistente alla data della domanda e non deroga alla regola biennale prevista dall’allegato I al regolamento GBER.
  • L’acquisizione, da parte della controllante, di una società collegata o “sorella” dell’impresa richiedente non è automaticamente equiparabile a una fusione o acquisizione riguardante direttamente la beneficiaria, tale da giustificare la perdita immediata dello status di PMI; la deroga alla regola biennale deve essere interpretata restrittivamente.
  • Quando l’Amministrazione intende escludere l’applicazione della garanzia biennale qualificando una vicenda societaria come trasformazione definitiva, deve motivare specificamente l’effettiva equivalenza tra tale vicenda e le operazioni straordinarie che incidono direttamente sull’impresa beneficiaria.
  • Una circolare interpretativa e una nota ministeriale non possono introdurre, in contrasto con la disciplina unionale, un criterio più restrittivo che alteri retroattivamente la composizione societaria rilevante per gli esercizi già chiusi.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezza

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