Sentenza n. 66/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Ravenna Sezione Lavoro n. 415/2024, pubblicata il 19.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, n. 415/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, n. 415/2024, pubblicata il 19 novembre 2024. La sentenza risultava passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 1° settembre 2025, ed era stata notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero non aveva adempiuto alle statuizioni giudiziali e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso in ragione della perdurante inadempienza del Ministero e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza di ottemperanza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, attribuendogli il compito di provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata formazione del giudicato, la notificazione della decisione per la decorrenza del termine dilatorio previsto ai fini dell'esecuzione e la perdurante inerzia dell'amministrazione giustificano l'ordine giudiziale di esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza definitiva.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva su istanza della parte in caso di ulteriore inadempimento.
- Nell'esecuzione del giudicato, l'amministrazione deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto, detraendolo dalle prestazioni dovute in base alla sentenza da eseguire.
Come è indicizzato
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