Sentenza del 29/06/2016 n. 146 - Comm. Trib. Prov. Asti
Avviso di intimazione - Mancata notifica e ricezione della cartella di pagamento - Prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente deduceva di non aver ricevuto la cartella di pagamento posta a fondamento dell'avviso di intimazione. L'amministrazione aveva prodotto soltanto l'estratto di ruolo e la fotocopia di una ricevuta di ritorno sottoscritta da un soggetto convivente con il destinatario. Tali documenti non dimostravano in modo pieno né l'effettiva notificazione né il contenuto dell'atto asseritamente notificato.
La decisione
La contestazione è stata accolta: l'estratto di ruolo e la ricevuta di ritorno sono stati ritenuti insufficienti a provare la regolare notifica e il contenuto della cartella di pagamento. La prova piena avrebbe richiesto la produzione in giudizio dell'intera cartella, in originale o in copia fotostatica, oltre alla documentazione idonea a dimostrarne la notificazione. Di conseguenza, l'avviso di intimazione è risultato privo di adeguato fondamento probatorio.
Massime di principio
- Chi pretende il pagamento deve provare non solo che un atto è stato notificato, ma anche quale fosse il suo contenuto.
- L'estratto di ruolo, da solo, non dimostra integralmente l'esistenza e il contenuto della cartella di pagamento notificata.
- Una ricevuta di ritorno firmata da un convivente può costituire un indizio della consegna, ma non necessariamente prova piena della regolare notifica dell'atto se la cartella non viene prodotta.
- In caso di contestazione della notifica, l'ente deve normalmente depositare l'atto completo e la documentazione notificatoria idonea; la mera affermazione dell'avvenuta notifica non è sufficiente.
- La mancata prova della cartella presupposta può compromettere la validità dell'avviso di intimazione successivo.
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