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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49455/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che ha confermato la condanna per i reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 deducendo: 1) errata applicazione dell'art. 603 c.p.p. per il diniego di perizia ritenuta decisiva; 2) violazione degli artt. 192 e 195 c.p.p. e inutilizzabilità della deposizione del testimone Condemi; 3) omessa valutazione di una sentenza tributaria e di una consulenza contabile favorevole; 4) mancato accertamento del dolo e valutazione sbagliata di prove economiche (pagamenti in contanti, intestazioni fatture); 5) violazione del divieto di doppio processo (art. 649 c.p.p.) e questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. rispetto agli artt. 117 Cost. e 4 Prot. 7 CEDU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: la richiesta di perizia fosse esplorativa e non decisiva, il materiale probatorio raccolto in primo grado fosse sufficiente a escludere la necessità di perizia, la testimonianza del militare non avesse introdotto elementi appartenenti ad altri soggetti e la sentenza tributaria/consulenza fossero irrilevanti rispetto all'accertata falsità delle fatture ai fini dell'IVA. I motivi di impugnazione sono stati considerati generici, offensivi di una diversa lettura logica delle stesse prove o proposti tardivamente in Cassazione. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese e il versamento di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma inerente reati fiscali contestati (uso di fatture per operazioni inesistenti); la Corte ritiene che le fatture siano fittizie con rilevanza penale per l'IVA indipendentemente dall'esito del giudizio tributario.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al diniego della nomina di consulente tecnico: la Corte afferma che il rifiuto era legittimo perché la perizia sarebbe stata solo esplorativa e non decisiva.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulle prove testimoniali; la Corte ha ritenuto ammissibili e utilizzabili le dichiarazioni del militare della GdF, non provenienti da conoscenze altrui non acquisite nel contraddittorio.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Norma sulla audizione di persone informate sui fatti: il ricorrente non ha dimostrato il vulnus procedurale reclamato e non ha precisato quali informazioni illegittime sarebbero state usate.

  • art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamati nella motivazione di inammissibilità dei rilievi sul diniego di prova: la Corte osserva che il giudizio sulla necessità di perizia è fatto di merito e, se adeguatamente motivato, insindacabile in Cassazione.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Invocato come divieto di doppio processo; la Corte ha ritenuto la questione generica e non devoluta in appello, non potendo essere sollevata per la prima volta in Cassazione senza adeguati riferimenti fattuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato alle conseguenze dell'inammissibilità: obbligo del ricorrente di rifondere le spese e possibile condanna alla Cassa delle ammende.

  • art. 23, co. 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato proceduralmente: il ricorso è stato trattato ai sensi della norma speciale citata (riferimento alla disciplina temporanea di trattazione del ricorso).

  • art. 117, comma 1 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente rispetto al divieto di doppio processo: la Corte ne registra l'allegazione ma la ritiene nuova e non ammessa in Cassazione.

  • art. 4, Prot. n. 7 CEDU

    Invocato dal ricorrente come garanzia contro il doppio processo; la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente sviluppata e non devoluta alla decisione di legittimità.

  • art. 50 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (C.F.D.U.E.)

    Richiamato dalla difesa in relazione al carattere 'penale' di sanzioni amministrative; la Corte non ha affrontato la questione per vizio di inammissibilità procedurale.

Massime di principio

  • Il diniego di una perizia (art. 603 c.p.p.) può essere legittimo quando il giudice di merito ritiene che il materiale probatorio già raccolto sia completo e la perizia risulti solo esplorativa o non decisiva; tale scelta è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è assente o macroscopicamente illogica.
  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito né riconsidera liberamente il valore delle prove: il sindacato è limitato a verificare la logicità e completezza della motivazione del giudice di merito, non a offrire una lettura alternativa dei fatti.
  • La sentenza tributaria favorevole all'imputato non necessariamente ostacola la valutazione penale quando il reato riguarda l'uso di fatture ritenute fittizie ai fini dell'IVA: l'irrilevanza amministrativa può essere distinta dalla rilevanza penale.
  • Le censure sulla inutilizzabilità di singole dichiarazioni testimonali devono specificare quali elementi sarebbero illegittimi e dimostrare l'incidenza della loro eliminazione sulla 'prova di resistenza'; altrimenti sono generiche e inammissibili.
  • Quesiti nuovi di fatto o di diritto non sollevati in grado di appello (es. questioni di collegamento sostanziale/temporale tra procedimenti amministrativi e penali o questioni costituzionali) non possono essere introdotti per la prima volta in Cassazione.
  • L'obbligo di rifondere spese e il possibile versamento alla Cassa delle ammende possono essere disposti in caso di ricorso inammissibile, specialmente se la mancanza di ammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.

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