Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1339/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia recante la condanna del Comune al pagamento di somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, passata in giudicato e notificata al Comune, con la quale l’amministrazione era stata condannata al pagamento di euro 40.185,54 per sorte capitale, euro 53,82 per spese notarili, interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002, ulteriori interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e spese processuali. Il Comune aveva eseguito solo pagamenti parziali e non ha dimostrato di avere integralmente adempiuto al giudicato; inoltre, non si è costituito nel giudizio di ottemperanza. La ricorrente ha domandato anche la condanna al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per il ritardo successivo.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, dichiarando l’obbligo del Comune di Filandari di eseguire integralmente il giudicato mediante il pagamento delle somme dovute, al netto di quanto già corrisposto, degli interessi e delle ulteriori spese documentate per il giudizio di ottemperanza. Sono state escluse le spese processuali liquidate al difensore distrattario, non costituitosi come ricorrente nel giudizio di ottemperanza. È stato assegnato al Comune il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il segretario comunale di Mileto, con facoltà di delega, incaricato di provvedere nei successivi 60 giorni decorrenti dall’istanza della parte ricorrente. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è stata respinta perché ritenuta iniqua, essendo già dovuti interessi moratori calcolati ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.033,00, oltre accessori, contributo unificato e spese ulteriori documentate.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione inadempiente; nel caso concreto sussistevano il giudicato, la sua notificazione e la mancata prova dell’adempimento integrale.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’adempimento, fissare un termine e nominare un commissario ad acta; la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e), non è stata applicata perché ritenuta iniqua in presenza di interessi moratori già dovuti.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, risulti iniqua, in particolare se il ritardo è già compensato da interessi moratori dovuti in forza del titolo esecutivo.

  • art. 5 d.lgs. n. 231/2002

    Gli interessi moratori dovuti sulle somme riconosciute dal giudicato costituiscono una ragione per escludere, nel caso concreto, l’ulteriore penalità di mora.

  • art. 1284, comma 4, codice civile

    La sentenza oggetto di ottemperanza aveva riconosciuto gli ulteriori interessi nella misura prevista dalla disposizione, fino al saldo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando un ente pubblico non dimostri di avere integralmente adempiuto a una sentenza passata in giudicato e notificata, il giudice amministrativo può ordinare il pagamento delle somme residue, degli interessi e delle spese dovute in base al titolo esecutivo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta destinato a operare, su istanza della parte interessata, dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando risulti iniqua perché il ritardo nell’adempimento è già compensato da interessi moratori dovuti in forza del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.