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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23681/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi a un'attività difensiva svolta nell'interesse di più soggetti, tra cui una società, in relazione a un ricorso amministrativo proposto dinanzi al TAR Calabria. La società proponeva opposizione al decreto, sostenendo l'insussistenza o la minore entità del credito; il Tribunale revocava il monitorio e riconosceva solo una somma ridotta, calcolata applicando il valore indeterminabile elevato, l'aumento percentuale per la pluralità di parti assistite e la ripartizione dell'onorario. In appello la società contestava la debenza del credito, l'applicazione dell'aumento tariffario, l'asserito accordo sui minimi tariffari e la pretesa solidarietà dell'obbligazione verso il professionista. In cassazione articolava quattro motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 645 c.p.c. per asserita inversione dell'onere probatorio; violazione dell'art. 2233 c.c. per mancato rispetto di un preteso accordo preventivo sui compensi; violazione dell'art. 5, comma 4, D.M. n. 127/2004 per illegittima applicazione dell'aumento percentuale nonostante l'incarico riguardasse atti amministrativi generali; violazione dell'art. 1292 c.c. per non avere considerato la natura solidale dell'obbligazione e per avere consentito ulteriori pretese 'pro quota' dopo un preteso pagamento satisfattivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale non aveva invertito l'onere della prova, avendo valorizzato la documentazione prodotta, il parere di congruità del COA e la mancata contestazione specifica dell'attività professionale; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e perché la questione dell'accordo sui minimi non risultava devoluta in appello; ha respinto il terzo motivo affermando che l'aumento tariffario per pluralità di parti era legittimo, poiché il patrocinio richiedeva comunque l'esame separato delle diverse posizioni; ha respinto anche il quarto motivo rilevando che non era stata provata l'avvenuta integrale soddisfazione del credito e che mancavano deduzioni specifiche sulle imputazioni dei pagamenti eventualmente effettuati dagli altri assistiti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per affermare che l'avvocato non aveva subito alcuna inversione dell'onere probatorio, avendo fornito sufficiente prova del credito professionale anche tramite documentazione e comportamento processuale della controparte

  • art. 645 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente insieme all'art. 2697 c.c.; la Corte non ravvisa violazioni nella gestione dell'opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 2233 c.c.

    richiamato per contestare la determinazione del compenso, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancata devoluzione in appello

  • art. 5, comma 4, D.M. n. 127/2004

    ritenuto legittimamente applicabile l'aumento percentuale per la necessità di esaminare separatamente le posizioni di più parti assistite, anche se l'attività si era tradotta in un unico ricorso

  • art. 1292 c.c.

    richiamato per sostenere la solidarietà del debito; la Corte osserva che non era stata provata l'integrale estinzione del credito e che mancavano specifiche deduzioni sui pagamenti imputabili

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    citato solo per il deposito della memoria in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il professionista può assolvere l'onere probatorio del credito anche mediante la documentazione prodotta, un parere di congruità dell'organo professionale e la mancata contestazione specifica della controparte sull'attività svolta.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o degli esiti istruttori già apprezzati dal giudice di merito, salvo violazioni di legge effettive e specificamente dedotte.
  • La censura che invochi un accordo sul compenso professionale deve essere specifica, autosufficiente e riferita alle questioni effettivamente devolute nei precedenti gradi; altrimenti è inammissibile.
  • L'aumento tariffario previsto per la difesa di più parti è legittimo quando, pur in presenza di un unico atto o di uno studio globale della controversia, il patrocinio richieda l'esame separato delle diverse posizioni e dei distinti interessi delle parti assistite.
  • Chi contesta l'avvenuto pagamento integrale del compenso professionale ha l'onere di provare in modo specifico sia l'effettiva satisfazione del credito sia la corretta imputazione delle somme versate, non potendo limitarsi a deduzioni generiche sulla natura solidale del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoMandatoInadempimentoObbligazioni solidaliSpese di lite
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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