Cassazione Civile, Ordinanza n. 38337/2021 del 03/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da una domanda proposta da due soggetti per ottenere l'accertamento della proprietà di un fondo sito in Viareggio, il rilascio dell'immobile, il rendiconto e i danni. La convenuta aveva resistito anche con domanda riconvenzionale di usucapione. La Corte d'appello aveva confermato la decisione non definitiva favorevole agli attori sul riconoscimento della proprietà e aveva rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione. In cassazione la convenuta ha dedotto un unico motivo, lamentando la violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un altro asserito comproprietario dell'immobile, che sarebbe stato litisconsorte necessario nel giudizio sull'usucapione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la censura carente di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente non aveva indicato in modo adeguato il titolo di proprietà del soggetto asseritamente pretermesso. Ha inoltre escluso l'interesse a far valere il vizio di litisconsorzio necessario, poiché la ricorrente non aveva dimostrato una concreta utilità processuale dalla rinnovazione del giudizio: le altre censure erano infondate e, soprattutto, non era allegata alcuna lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata partecipazione del terzo. La sentenza di rigetto della domanda di usucapione non comportava un pregiudizio attuale per la ricorrente tale da giustificare la regressione del processo. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese; dichiarato altresì l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
La dedotta mancata integrazione del contraddittorio è stata ritenuta non utile e comunque non specificamente supportata, in assenza dell'indicazione del soggetto che si assumeva litisconsorte necessario.
art. 354 c.p.c.
Il vizio relativo al contraddittorio non ha condotto alla regressione del processo, perché il motivo era inammissibile e privo di interesse concreto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Anche quando si deduce un error in procedendo, il ricorso deve rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti; la Corte non può supplire ricercandoli autonomamente nel fascicolo.
art. 100 c.p.c.
Manca l'interesse a impugnare quando la parte non ricaverebbe alcun vantaggio concreto dalla rinnovazione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 380-bis c.p.c.
Il ricorso è stato avviato alla definizione camerale secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione la mancata integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario deve indicare in modo preciso e autosufficiente il titolo e la posizione del soggetto pretermesso, non essendo sufficiente un richiamo generico a documenti o circostanze di fatto.
- Il vizio di omessa partecipazione del litisconsorte necessario è inammissibile se la parte ricorrente non dimostra un interesse concreto e attuale alla rinnovazione del giudizio, cioè una possibile decisione diversa e più favorevole.
- La tutela del litisconsorzio necessario non può essere invocata in modo meramente strumentale per ottenere una nuova decisione sperando in un esito migliore, quando la parte non alleghi alcuna specifica lesione del diritto di difesa.
- Nel giudizio di legittimità, anche la deduzione di errores in procedendo resta soggetta agli oneri di specificità e localizzazione degli atti imposti dall'art. 366 c.p.c.; la Corte non è tenuta a svolgere ricerche esplorative nel fascicolo di merito.
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