Cassazione Penale, Sentenza n. 13869/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bizi Licio ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Udine il 25/02/2021 per il reato previsto dall'art.186, commi 2 lett. b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (guida in stato di alterazione dovuta a sostanze). Il ricorso in Cassazione e' stato esaminato e sono state rilevate, d'ufficio, cause sopravvenute di non punibilita' (art.129 c.p.p.), in particolare l'estinzione del reato per prescrizione: il termine massimo di prescrizione di cinque anni previsto dagli artt.157 e 161 c.p. e' spirato relativamente al fatto commesso il 1 luglio 2018, anche computando le eventuali sospensioni dei termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non inammissibile e ha constatato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Non essendo possibile assolvere per manifesta inesistenza del fatto (art.129, comma 2, c.p.p.), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato e' estinto per prescrizione. E' stato inoltre disposto l'invio di copia della sentenza al Prefetto di Udine per gli eventuali provvedimenti amministrativi competenti.
Norme richiamate
D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 - art.186
art.186, commi 2 lett. b) e 2-bis
Norma che incrimina la guida in stato di alterazione per uso di sostanze; qui indicata quale fattispecie per cui l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado.
Codice penale - art.157
Stabilisce i termini di prescrizione per i reati; la Corte ha fatto riferimento a questo articolo per determinare la durata massima del termine prescrizionale applicabile al caso.
Codice penale - art.161
Indica le modalita' di computo della prescrizione e le sue sospensioni; la Corte ha considerato anche le sospensioni ma ha comunque ritenuto spirato il termine prescrizionale di cinque anni.
Codice di procedura penale - art.129
art.129 c.p.p., comma 1 e comma 2
Regola la dichiarazione di estinzione del reato e le conseguenze processuali, prevedendo anche l'assoluzione quando risulti con evidenza l'insussistenza del fatto; la Corte ha dichiarato d'ufficio la causa di non punibilita' e ha precisato che non sussistevano i presupposti per un'assoluzione di merito per manifesta inesistenza del fatto.
Giurisprudenza di legittimita' citata
Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019 (Santini), Rv. 27803201
Principio secondo cui il ricorso puo' essere dichiarato ammissibile anche quando le doglianze siano manifestamente infondate o non deducibili in sede di legittimita', consentendo tuttavia l'esame di questioni sopravvenute come la prescrizione.
Massime di principio
- Quando, dopo l'instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, matura una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), la Corte di Cassazione deve rilevarla d'ufficio e può dichiarare la non punibilita' ex art.129 c.p.p.
- La prescrizione va determinata secondo gli artt.157 e 161 c.p.; anche computando le sospensioni, se il termine massimo e' spirato il reato si estingue e la sentenza va annullata senza rinvio quando non e' possibile un accertamento definitivo sul merito diverso dalla estinzione.
- L'assoluzione di merito ex art.129, comma 2, c.p.p. e' possibile solo se dagli atti emerge con evidenza l'insussistenza del fatto; l'esistenza della prescrizione non implica automaticamente un'accertamento di innocenza.
- La Corte puo' trasmettere copia della pronuncia alle autorita' amministrative competenti (es. Prefetto) per le eventuali conseguenze di carattere amministrativo o di pubblica sicurezza.
- La declaratoria di prescrizione puo' diventare decisiva anche in presenza di sentenze di condanna in primo e secondo grado: la Cassazione puo' annullare senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13819/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13821/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13823/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13824/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13825/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13826/2024 del 05/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →