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Ordinanza

Ordinanza n. 277/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza di rilascio di un permesso di costruire

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Crotone sull’istanza di rilascio di un permesso di costruire, chiedendo anche la condanna dell’amministrazione al rilascio del provvedimento e al risarcimento del danno. In via incidentale è stata chiesta una misura cautelare. Il ricorrente ha dedotto pregiudizi connessi alla protrazione dell’inerzia amministrativa, qualificati dal Collegio come di natura economica.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza. Ha respinto la domanda cautelare, aderendo all’indirizzo secondo cui, pur non potendosi escludere in astratto la tutela cautelare nei confronti dell’inerzia dell’amministrazione, essa richiede la concreta dimostrazione di un pregiudizio che si verificherebbe nel breve periodo necessario per la definizione del giudizio secondo il rito speciale previsto per il silenzio. Nel caso concreto, i pregiudizi prospettati erano economici e non irreparabili; inoltre, non risultavano di gravità tale da rendere intollerabile l’attesa dei tempi della tutela processuale ordinaria. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri e spese di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare, anche in presenza di comportamenti inerti dell’amministrazione, presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile, non fronteggiabile mediante i tempi brevi del rito speciale.

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell’azione di accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il silenzio-inadempimento, la tutela cautelare non è astrattamente esclusa, ma può essere concessa soltanto quando il ricorrente dimostri concretamente un pregiudizio grave e irreparabile verificabile nel breve periodo necessario per la definizione del rito speciale previsto per il silenzio.
  • I pregiudizi di natura meramente economica, in assenza di circostanze eccezionali che ne dimostrino l’irreparabilità o una gravità particolarmente intensa, non giustificano la concessione di una misura cautelare nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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