Sentenza del 27/05/2015 n. 1155 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria sostenendo, principalmente, l'inesistenza o invalidità della notificazione delle cartelle di pagamento richiamate negli estratti di ruolo. Ha inoltre contestato la produzione dei soli estratti di ruolo in luogo delle cartelle originali o integrali, il mancato deposito dei ruoli formati dagli enti creditori, la prescrizione delle pretese, l'illegittimità degli interessi di mora e la notificazione del preavviso di ipoteca a persona diversa dal destinatario senza prova del deposito e dell'invio della raccomandata informativa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Ha dichiarato la nullità dell'iscrizione ipotecaria relativa alle cartelle indicate e la nullità della notificazione delle cartelle medesime, rilevando che gli estratti di ruolo, in quanto atti interni dell'agente della riscossione, non possono sostituire le cartelle di pagamento né dimostrare autonomamente la loro valida notificazione. È stata inoltre ritenuta insufficiente la mera dichiarazione dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa relativa alla notifica del preavviso di ipoteca, in assenza della produzione della raccomandata stessa. Gli ulteriori motivi di appello sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. 602/1973
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
La norma impone all'agente della riscossione di conservare e, se richiesto, esibire la cartella di pagamento e la relativa prova di notificazione. Gli estratti di ruolo e le sole ricevute di ritorno non sono necessariamente sufficienti a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la valida notificazione della cartella.
Artt. 115 e 167 del codice di procedura civile
Il contribuente ne aveva invocato l'applicazione con riferimento alla prescrizione delle pretese e agli interessi di mora, ma tali questioni non sono state esaminate nel merito perché assorbite dall'accoglimento delle censure relative alla mancata produzione e notificazione delle cartelle.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata: Cass. n. 17751/2013 e Cass. n. 18252/2013
La giurisprudenza richiamata afferma che l'agente della riscossione deve poter esibire la cartella di pagamento e che gli estratti di ruolo non possono automaticamente sostituirla o provare da soli la notificazione del titolo esecutivo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata: Cass. n. 11993/2011
In caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, la notifica richiede il rispetto degli adempimenti informativi previsti; la mera affermazione dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente se tale documento non viene prodotto.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta la validità della riscossione, l'agente della riscossione deve normalmente produrre la cartella di pagamento o una copia conforme, insieme alla documentazione idonea a collegarla alla relativa notificazione; il semplice estratto di ruolo non è di regola sufficiente.
- Le ricevute di ritorno o le relazioni di notifica, se non sono riconducibili con certezza alla specifica cartella e al suo contenuto, possono non dimostrare la valida notificazione del titolo.
- La notificazione consegnata a un familiare o ad altra persona diversa dal destinatario richiede la prova degli ulteriori adempimenti informativi previsti dalla legge; la mancata produzione della raccomandata informativa può comportare l'invalidità o l'inesistenza della notifica, secondo il caso concreto.
- Se manca la prova della valida notificazione delle cartelle, gli atti successivi della riscossione, come l'iscrizione ipotecaria, possono essere dichiarati illegittimi o nulli perché fondati su titoli non adeguatamente portati a conoscenza del contribuente.
- Quando una censura preliminare sulla mancata produzione o notificazione delle cartelle è accolta, il giudice può non esaminare gli altri motivi, come prescrizione, interessi o vizi dei ruoli, dichiarandoli assorbiti.
- La decisione riguarda le specifiche risultanze probatorie del caso e non implica automaticamente che ogni iscrizione ipotecaria basata su estratti di ruolo sia nulla: occorre verificare la documentazione effettivamente prodotta, la modalità di notifica e la tempestività delle contestazioni.
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