Sentenza del 27/09/2022 n. 28059 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Esecuzione di una sentenza che riconosceva a Le M. s.r.l. un rimborso IVA di Euro 244.878,00 ceduto a Q.D. e R.D.; l'Agenzia delle entrate ha contestato l'esecuzione sostenendo che il credito della cedente doveva essere compensato con debiti fiscali della stessa (accertati con separata sentenza passata in giudicato), e ha proposto reclamo avverso i provvedimenti attuativi/ordinanza di chiusura del procedimento di ottemperanza ritenendo che non fosse stata adeguatamente esaminata la questione della compensazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso principale inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza di chiusura del procedimento ex art. 70, comma 8, D.Lgs. n. 546/1992 sia in linea generale atto meramente ordinatorio non impugnabile, salvo che assuma contenuto decisorio e modifichi il contenuto della sentenza d'ottemperanza (circostanza non verificata nel caso). Inoltre la Corte ha osservato che la questione della compensazione era già stata trattata nel giudizio di ottemperanza e che l'Agenzia non aveva prodotto la documentazione probatoria dei propri crediti; pertanto, anche sotto il profilo del merito, l'azione dell'Amministrazione non aveva avuto successo. L'Agenzia è stata condannata alle spese processuali in favore dei cessionari Q.D. e R.D.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70
comma 1, 5, 7, 8, 9, 10 (testo riportato nella motivazione, in particolare: "Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.")
L'art. 70 delimita l'ambito del giudizio di ottemperanza: il giudice deve verificare la portata precettiva della sentenza passata in giudicato e adottare provvedimenti attuativi; l'ordinanza di chiusura ex comma 8 è in genere un atto meramente ordinatorio non impugnabile, salvo che manifesti contenuto decisorio che modifichi la sentenza d'ottemperanza. Il ricorso per cassazione contro la sentenza d'ottemperanza è ammesso solo per inosservanza delle norme sul procedimento (comma 10), ma la giurisprudenza ammette censure più ampie in quanto relative ad error in procedendo o omesso esame di deduzioni rilevanti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 28 ter
Norma richiamata in relazione alla disciplina della riscossione e della compensazione; nella vicenda è stata invocata dall'Amministrazione ma la Corte ha richiamato la limitazione del giudice dell'ottemperanza nel sindacare la compensazione se non già accertata o provata.
Codice Civile, art. 1248, comma 2
Riferimento alle regole sull'efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore. La questione era se la cessione notificata al debitore prima del passaggio in giudicato della sentenza che accerta il debito potesse impedire la compensazione; la Corte ha evidenziato che, in mancanza di prova dei crediti dell'Erario nel giudizio di ottemperanza, la compensazione non può essere accolta in quella sede.
R.D. 30 dicembre 1923, n. 2440, art. 69 (fermo amministrativo)
Richiamato per differenziare gli istituti: il 'fermo amministrativo' (sospensione del pagamento da parte dell'Amministrazione per garantire crediti) può essere utilizzato nel giudizio di cognizione sull'accertamento del credito, ma non nel giudizio di ottemperanza, il quale è limitato a verificare la portata esecutiva del giudicato.
Costituzione, art. 111
Invocato come base per la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso atti che, pur vestiti a forma ordinatoria, assumano contenuto decisorio e definitivo; la Corte ha richiamato questo principio per spiegare l'eccezione all'impugnabilità dell'ordinanza di chiusura.
Codice di Procedura Civile, art. 112
Richiamato dalla ricorrente per censurare l'omesso esame delle proprie ragioni; la Corte ha ritenuto però che la questione della compensazione fosse già stata esaminata nel giudizio d'ottemperanza e che la mancanza di prova esonerasse la Commissione da accogliere la pretesa dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza ex art. 70 D.Lgs. n. 546/1992 il giudice è limitato a enucleare e precisare la portata precettiva del giudicato: non può procedere a nuovi accertamenti sul merito (es. sulla sussistenza, liquidità ed esigibilità di eventuali contracrediti dell'Erario) salvo che tali contraccrediti risultino già da sentenza passata in giudicato o siano ammessi dalle parti.
- L'ordinanza di chiusura del procedimento ex art. 70, comma 8, è in genere atto meramente ordinatorio e non impugnabile; diventa invece impugnabile (anche in Cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost.) solo se, nel dichiarare chiuso il procedimento, assume contenuto decisorio e modifica il contenuto della sentenza d'ottemperanza.
- Se l'Amministrazione intende opporre la compensazione per bloccare o ridurre l'esecuzione di un credito riconosciuto al contribuente/cessionario, deve tempestivamente produrre in sede di ottemperanza la documentazione probatoria dei propri debiti/controcrediti; l'assenza di prove esclude l'esame favorevole della compensazione in quella sede.
- Quando il credito del contribuente è stato ceduto e la cessione è stata notificata al debitore, l'Amministrazione non può agevolmente sottrarsi all'ottemperanza opponendo una compensazione non ancora accertata in modo definitivo: la compensazione opposta deve risultare da sentenza passata in giudicato o essere provata nel giudizio di ottemperanza.
- Se si ritiene che il giudice d'ottemperanza abbia violato norme del procedimento o omesso l'esame di deduzioni rilevanti, il rimedio corretto è l'impugnazione della sentenza d'ottemperanza nei limiti e con le forme previste dall'art. 70 (comma 10) e dalla giurisprudenza; il reclamo avverso atti attuativi o ordinanze di chiusura raramente è ammissibile se non assumono contenuto decisorio.
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