Cassazione Penale, Ordinanza n. 16743/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano meramente ripetitivi di censure già respinte dai giudici di merito con argomenti corretti e immuni da vizi logici. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Milano. Dal testo risulta che i motivi di ricorso erano sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito. La Corte di cassazione evidenzia che le doglianze miravano a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove posta a fondamento della ritenuta sussistenza dei requisiti della resistenza contestata, degli estremi dell'aggravante teleologica riferita alla resistenza rispetto alle lesioni e della determinazione della pena. Tali profili sono stati ritenuti non deducibili in sede di legittimità perché già vagliati con motivazione logica, puntuale e coerente dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dalla norma, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del fatto quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione giuridicamente corretta, coerente con le risultanze probatorie e priva di manifeste incongruenze logiche.
- La doglianza sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e delle circostanze aggravanti è inammissibile se mira soltanto a sovrapporre una diversa lettura del compendio fattuale a quella già motivatamente accolta nei gradi di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le statuizioni economiche conseguenti previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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