Sentenza n. 966/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sez. I, 19 febbraio 2024 n. 258, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 1/30 della mensilità dello stipendio per avere contratto un debito senza onorarlo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare. Ha dedotto, in sintesi, la violazione degli obblighi di motivazione e partecipazione procedimentale, il difetto di istruttoria, l’omessa audizione propria e della figlia, la violazione del contraddittorio, l’irragionevolezza e sproporzione della sanzione e la violazione degli artt. 4, n. 4, d.P.R. n. 737/1981 e 12, n. 3, d.P.R. n. 782/1985. Secondo l’appellante, il debito relativo al mantenimento della figlia non sarebbe stato dovuto perché, nel periodo considerato, la figlia avrebbe convissuto con lui e sarebbe stato applicabile il mantenimento diretto; mancava inoltre una volontà di non pagare un debito effettivamente dovuto. Le amministrazioni appellate hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello per genericità e riproposizione dei motivi di primo grado, chiedendone comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha superato le eccezioni preliminari di inammissibilità e ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR e la sanzione disciplinare. Ha ritenuto che l’amministrazione avesse correttamente applicato l’art. 12, n. 3, d.P.R. n. 782/1985 e l’art. 4, n. 4, d.P.R. n. 737/1981, sulla base dell’accertamento contenuto nella sentenza civile passata in giudicato, che aveva confermato la debenza delle somme di mantenimento e il loro mancato pagamento spontaneo. La questione della coabitazione con la figlia e del mantenimento diretto era stata ritenuta irrilevante perché già respinta o comunque resa incontestabile nel giudizio civile. L’omessa audizione non ha inciso sulla legittimità del procedimento, poiché non avrebbe potuto apportare elementi nuovi o utili. Il giudice amministrativo può controllare la correttezza logica e la proporzionalità della valutazione disciplinare, ma non può sostituirsi all’autorità disciplinare nelle valutazioni discrezionali; nel caso concreto non sono emersi abnormità, travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza. La motivazione del provvedimento è stata ritenuta sufficiente, anche in considerazione dell’attenuazione dell’obbligo motivazionale in materia disciplinare quando il fatto addebitato è puntualmente individuato e documentalmente accertato. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 12, n. 3, d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782
non contrarre debiti senza onorarli e in nessun caso contrarne con i dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato
La disposizione impone al personale della pubblica sicurezza di onorare i debiti contratti; la violazione può essere contestata quando la debenza e il mancato pagamento risultino da una sentenza civile passata in giudicato.
art. 4, n. 4, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737
La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni; (…) 4) il contrarre debiti senza onorarli, ovvero contrarne con dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato
La pena pecuniaria è la sanzione disciplinare applicabile alla violazione del dovere di non contrarre debiti senza onorarli; nel caso concreto la misura di un trentesimo è stata ritenuta legittima e proporzionata.
art. 14 d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737
È stato invocato dall’appellante in relazione al diritto di audizione nel procedimento disciplinare, ma il giudice ha ritenuto irrilevante l’omessa audizione perché non avrebbe potuto apportare elementi nuovi o utili.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Le censure relative alla motivazione sono state respinte; in materia disciplinare l’obbligo motivazionale può essere assolto mediante il puntuale riferimento al fatto addebitato, soprattutto quando esso sia grave e documentalmente accertato.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
La doglianza relativa alla partecipazione procedimentale e all’audizione è stata ritenuta infondata, poiché l’apporto partecipativo richiesto non avrebbe potuto modificare l’accertamento già risultante dal giudicato civile.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamando l’art. 91 c.p.c., il giudice ha posto le spese del grado a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare a carico del personale della pubblica sicurezza, l’accertamento contenuto in una sentenza civile passata in giudicato circa la debenza di una somma e il suo mancato pagamento costituisce il presupposto fattuale per l’applicazione del dovere di non contrarre debiti senza onorarli e della corrispondente pena pecuniaria.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità disciplinare, ma deve verificare la correttezza logica, la proporzionalità e la ragionevolezza della sanzione, nonché l’assenza di abnormità, travisamento o manifesta illogicità.
- In materia disciplinare l’obbligo di motivazione è attenuato e può essere assolto mediante il puntuale riferimento al fatto contestato, quando la condotta sia grave e risulti documentalmente accertata, in particolare attraverso una pronuncia giudiziale definitiva.
- L’omessa audizione dell’incolpato non determina l’illegittimità del procedimento quando, alla luce degli accertamenti già definitivi compiuti in altra sede giudiziaria, l’audizione non avrebbe potuto apportare elementi nuovi o utili alla decisione disciplinare.
- Una questione relativa alla debenza di somme già definitivamente accertata dal giudice civile non può essere utilmente riproposta nel procedimento disciplinare per contestare il presupposto fattuale della sanzione.
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