Cassazione Civile, Ordinanza n. 07379/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di contestazione per violazione dell'art. 142 c.d.s., con irrogazione di sanzione pecuniaria e decurtazione dei punti-patente. Il Giudice di pace aveva annullato il verbale ritenendo necessaria, nel verbale stesso, l'indicazione degli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione dell'apparato di rilevamento a distanza. Il tribunale, in appello del comune, ha invece riformato la decisione osservando che il dispositivo era una postazione mobile gestita dagli agenti operanti, che il segnale di preavviso era stato collocato correttamente e che l'infrazione risultava provata dal fotogramma. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omessa motivazione, travisamento dei fatti e erronea valutazione delle prove, sostenendo che il tratto stradale non consentisse la rilevazione a distanza e quindi il decreto prefettizio dovesse essere indicato; 2) violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 121/2002, dell'art. 201, comma 1, c.d.s. e dell'art. 142, comma 6-bis, c.d.s., censurando la ritenuta validità della contestazione differita in assenza di indicazione del decreto prefettizio; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 10, d.lgs. n. 150/2011, per asserita inidoneità della fotografia a identificare il veicolo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi del tribunale, fondata sulla natura mobile della postazione di rilevamento; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che per gli apparati mobili non è richiesta l'indicazione nel verbale degli estremi del decreto prefettizio e che la contestazione differita è consentita nei casi previsti dall'art. 201, comma 1-bis, c.d.s.; ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché diretto a sollecitare una diversa valutazione di fatto della fotografia e delle risultanze istruttorie, preclusa in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 142 c.d.s.
Norma sostanziale violata nel verbale di accertamento per superamento del limite di velocità; nel caso concreto la contestazione riguardava una rilevazione tramite autovelox.
art. 201, comma 1, c.d.s.
Richiamato insieme al comma 1-bis per la contestazione differita delle violazioni stradali.
art. 201, comma 1-bis, c.d.s.
La contestazione differita è consentita quando il veicolo sia a distanza dal posto di rilievo o non possa essere fermato in tempo utile; per le postazioni mobili non occorre l'indicazione del decreto prefettizio nel verbale.
art. 4 d.lgs. n. 121/2002
Invocato dalla ricorrente a sostegno della necessità dell'autorizzazione prefettizia; la Corte lo considera non decisivo nel caso di postazione mobile.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o viola una specifica regola di valutazione; non è censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte considera inammissibile la censura perché volta a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 7, comma 10, d.lgs. n. 150/2011
Norma processuale richiamata dalla ricorrente nella contestazione sull'idoneità della prova fotografica; la Corte non ne ravvisa violazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di ricorso per denunciare violazioni di legge nei motivi secondo e terzo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato in collegamento con il vizio motivazionale, nei limiti oggi consentiti dal sindacato di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei verbali per violazioni dei limiti di velocità accertate con postazioni mobili e presidiate dagli agenti non è necessario indicare gli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione dell'apparato.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale non previsto; non è invece consentito censurare il mero apprezzamento del materiale probatorio.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove; la scelta, da parte del giudice di merito, delle risultanze ritenute più convincenti è insindacabile salvo i rigorosi limiti del vizio motivazionale.
- La prova fotografica dell'infrazione è sufficiente se consente l'identificazione del veicolo attraverso elementi complessivi quali targa, modello, colore, data e ora del transito; contestare in cassazione la valutazione di tale idoneità equivale a sollecitare un nuovo giudizio di merito.
- La contestazione differita delle violazioni stradali resta legittima quando ricorrano i presupposti legali previsti dall'art. 201 c.d.s., anche in assenza di fermo immediato del veicolo.
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