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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21961/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato il reclamo ex art. 309 c.p.p. contro gli arresti domiciliari per il reato di tentata rapina aggravata. Il motivo unico denunciava violazione di legge (artt. 178, 179, 64, 185, 191 e 359 c.p.p.) per la presunta nullità o inutilizzabilità della consulenza tecnica del pubblico ministero e delle dichiarazioni dell'indagato in essa contenute, raccolte secondo il ricorrente senza le garanzie previste dall'art. 64 c.p.p. e senza assistenza del difensore; si sosteneva che, dall'inutilizzabilità di tali dichiarazioni, deriverebbe l'inutilizzabilità dell'intero elaborato del consulente tecnico come atto derivato

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non ha fatto affidamento sulle dichiarazioni contestate e sul relativo elaborato del consulente del P.M.; l'identificazione del ricorrente quale autore della tentata rapina era fondata su altri elementi non censurati (impronte digitali, immagini di videosorveglianza della tabaccheria, confronto dattiloscopico e esiti della perquisizione domiciliare) e la discrepanza nella descrizione fornita dalla persona offesa è stata spiegata come errore di percezione dovuto alla concitazione. Per questi motivi la censura era irrilevante rispetto al provvedimento impugnato. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa in Roma il 10/05/2022

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma che disciplina il reclamo avverso le misure cautelari; nel caso il ricorso ex art. 309 era stato già rigettato in sede di riesame dal Tribunale di Firenze

  • art. 64 c.p.p.

    Riferita alle garanzie relative alle dichiarazioni della persona sottoposta a indagini: il ricorrente deduceva la violazione per mancata assistenza; la Corte ha però osservato che tali dichiarazioni non erano state valutate nell'ordinanza impugnata, rendendo la censura irrilevante

  • art. 359 c.p.p.

    Norma relativa alla nomina del consulente tecnico del pubblico ministero: il ricorrente sosteneva l'inutilizzabilità dell'elaborato come atto derivato dalle dichiarazioni ritenute illegittime, ma la Corte ha ritenuto che l'elaborato non fosse decisivo per la misura cautelare

  • artt. 178, 179, 185, 191 c.p.p.

    Norme richiamate in relazione a vizi di nullità o inutilizzabilità di atti e dichiarazioni; la censura basata su tali articoli è stata ritenuta irrilevante perché gli atti denunciati non hanno costituito la base decisiva del provvedimento cautelare

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando dichiara inammissibile o infondato il ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma per la Cassa delle ammende: norma applicata nella sentenza per la condanna a euro 3.000

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Previsione procedurale che consente il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; citata per dare conto della modalità di trattazione del ricorso

Massime di principio

  • Quando si impugna l'utilizzabilità di dichiarazioni o atti derivati, è necessario dimostrare che tali elementi siano stati decisivi per il provvedimento impugnato; se il giudice non si è basato su di essi, la censura rischia di risultare irrilevante
  • La contestazione della nullità o inutilizzabilità di una consulenza tecnica o di dichiarazioni dell'indagato non comporta automaticamente l'annullamento del provvedimento cautelare: occorre verificare il nesso causale tra l'atto viziato e la decisione cautelare
  • In sede di riesame e cassazione la valutazione della 'prova di resistenza' considera la totalità degli elementi a carico; prove materiali e tecniche (impronte, immagini di videosorveglianza, esiti perquisizione, confronti dattiloscopici) possono supplire e rendere irrilevanti eventuali vizi formali su singole dichiarazioni
  • Le deduzioni di nullità procedurale devono essere effettivamente riferite al provvedimento che si impugna: censure estranee al contenuto motivazionale del provvedimento sono spesso dichiarate inammissibili
  • Il ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre ricorsi infondati

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