Cassazione Civile, Ordinanza n. 18885/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria emesso in relazione a più cartelle di pagamento per tributi erariali e locali, per un importo complessivo indicato in sentenza. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la decisione era stata confermata sul presupposto della rituale notificazione delle cartelle e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con esclusione della prescrizione. In Cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) nullità per motivazione apparente della sentenza d'appello, perché la CTR si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente la rituale notifica degli atti senza specifica indicazione dei documenti; 2) nullità per omessa pronuncia sul disconoscimento, ex art. 2719 c.c. e art. 215 c.p.c., delle copie fotografiche delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento prodotti dall'agente della riscossione; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, per avere la CTR applicato indiscriminatamente il termine decennale a tutti i crediti, senza distinguere tra tributi erariali, tassa automobilistica, diritti camerali, canone radiotelevisivo, sanzioni e interessi; 4) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che un precedente giudicato civile tra le stesse parti avrebbe già escluso la prova di atti interruttivi della prescrizione rispetto a crediti di natura previdenziale, con ricadute anche sul presente giudizio. L'agente della riscossione ha inoltre chiesto la cessazione della materia del contendere per i carichi fino a 1.000 euro ai sensi della normativa sullo stralcio automatico.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per i crediti portati da varie cartelle di importo residuo inferiore a 1.000 euro, rientranti nello stralcio automatico. Sul residuo, ha rigettato il primo, il secondo e il quarto motivo: ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse sufficiente a rendere intellegibile la ratio decidendi; ha considerato generico e non rituale il disconoscimento delle copie documentali; ha dichiarato inammissibile il motivo sul giudicato esterno per mancata adeguata trascrizione e per eterogeneità del precedente. Ha invece accolto il terzo motivo, osservando che la CTR aveva erroneamente applicato in modo indistinto il termine decennale senza distinguere il regime prescrizionale dei diversi crediti iscritti a ruolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai capi relativi ai crediti residui e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
I debiti residui fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione nel periodo previsto sono automaticamente annullati; per i carichi litigiosi ciò comporta cessazione della materia del contendere senza necessità di sgravio formale.
L. 17 dicembre 2018, n. 136
conversione del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Norma di conversione richiamata quale fonte della disciplina dello stralcio automatico dei mini-carichi.
art. 1, commi 222, 227 e 229, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Estendono lo stralcio ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2015, con disciplina differenziata per crediti statali/previdenziali e per enti diversi, e prevedono la facoltà dell'ente locale di escludere l'applicazione con apposito provvedimento.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la mancanza di motivazione è configurabile solo se la motivazione è del tutto assente o inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro generale del requisito motivazionale richiamato per definire la motivazione apparente.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; una motivazione meramente apparente o incomprensibile è nulla.
art. 2719 c.c.
Le copie fotostatiche di scritture hanno efficacia probatoria salvo specifico e chiaro disconoscimento della conformità all'originale.
art. 215 c.p.c.
Il disconoscimento della copia documentale deve essere rituale, specifico e non generico.
art. 2948, n. 4, c.c.
Si applica agli interessi moratori e ai crediti aventi natura periodica; il termine è quinquennale.
art. 2946 c.c.
Termine ordinario decennale applicabile ai crediti tributari per i quali la legge non prevede un termine speciale diverso.
art. 5 d.l. 30 dicembre 1982, n. 953
Per la tassa automobilistica la prescrizione triennale decorre dalla scadenza dei sessanta giorni utili a rendere definitivo l'atto presupposto.
art. 3 d.l. 30 dicembre 1982, n. 2
Richiamato nel contesto della disciplina della tassa automobilistica e della sua prescrizione.
L. 20 febbraio 1983, n. 53
Norma di conversione del d.l. 953/1982, richiamata per la tassa automobilistica.
art. 20, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Le sanzioni amministrative tributarie soggiacciono al termine quinquennale di prescrizione.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
Indicato quale base del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- Lo stralcio automatico dei mini-carichi opera ipso iure al ricorrere dei presupposti legali e determina, nei giudizi pendenti, la cessazione della materia del contendere per i debiti annullati, senza che rilevi la mancata emissione del provvedimento formale di sgravio.
- Nel processo tributario la motivazione è nulla per apparente soltanto quando non consenta di ricostruire la ratio decidendi; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
- Il disconoscimento della conformità all'originale di copie fotostatiche deve essere specifico, chiaro e circostanziato; contestazioni generiche non sono idonee a paralizzare l'efficacia probatoria del documento.
- In materia di riscossione a mezzo ruolo, la scadenza del termine per impugnare la cartella non comporta automaticamente la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., salvo titolo giudiziale definitivo.
- La prescrizione dei crediti iscritti a ruolo va accertata in modo distinto per ciascuna pretesa, in base alla natura del credito e alla disciplina speciale eventualmente applicabile; non è consentita un'applicazione indiscriminata del solo termine decennale.
- Gli interessi moratori e le sanzioni amministrative seguono, di regola, un autonomo regime prescrizionale quinquennale rispetto al capitale, salvo specifiche deroghe di legge.
- Per dedurre utilmente un giudicato esterno occorre allegarlo e trascriverlo in modo sufficiente a consentire al giudice di verificarne pertinenza, identità soggettiva e oggettiva e compatibilità con il thema decidendum.
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