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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04860/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (farmacista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal titolare di una farmacia per il pagamento del corrispettivo di forniture di medicinali effettuate in favore di assistiti del SSN nel mese di settembre 2010, con applicazione di interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002. L'ASL propose opposizione sostenendo che, nei rapporti tra ASL e farmacie convenzionate, non si applicano gli interessi commerciali del d.lgs. n. 231 del 2002 ma solo gli interessi legali, poiché il rapporto ha natura concessoria ed è disciplinato dall'Accordo Collettivo Nazionale e dalla normativa di settore; aggiunse anche che il d.lgs. n. 231 del 2002 non si applicherebbe a rapporti sorti prima del suo ingresso in vigore. Il titolare della farmacia resistette richiamando un asserito giudicato esterno formatosi in altro giudizio concernente un diverso decreto ingiuntivo e una sentenza non impugnata, che avrebbero già riconosciuto l'applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002. La Corte d'appello accolse l'impugnazione dell'ASL, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l'ASL ai soli interessi legali, ponendo le spese a carico del farmacista. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha censurato la condanna alle spese, sostenendo che l'appello era stato accolto solo parzialmente e che, essendo stato comunque riconosciuto il credito almeno per il capitale, vi era soccombenza dell'ASL o comunque soccombenza reciproca con conseguente necessità di compensazione; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sul giudicato esterno, lamentando che la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la riproposizione dell'eccezione senza considerare l'unitarietà del rapporto farmaceutico col SSN e la pretesa efficacia preclusiva di una precedente sentenza favorevole sull'applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva esaminato nel merito il giudicato esterno, ma aveva ritenuto inammissibile la sua mera riproposizione in appello, perché non supportata da specifiche critiche alla motivazione di primo grado; inoltre, l'eccezione sarebbe stata comunque da far valere con appello incidentale e non con la sola riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Ha invece accolto il primo motivo, ritenendo erronea la condanna del ricorrente alle spese, poiché l'opponente ASL era risultata soccombente, sia pure solo in parte, essendo stata confermata la debenza del credito almeno per gli interessi legali e non potendosi configurare soccombenza reciproca in assenza di domande contrapposte o di più capi autonomi. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente alla regolazione delle spese e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha compensato per metà le spese del giudizio di appello e posto il residuo a carico dell'ASL; ha inoltre compensato per metà le spese del giudizio di legittimità e posto il residuo a carico della controricorrente. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del primo grado, perché tale profilo non era stato censurato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza, valutata in relazione all'esito finale della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è consentita solo nei limiti previsti dall'ordinamento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che vi fosse solo soccombenza dell'opponente, non soccombenza reciproca.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro della censura sul giudicato esterno.

  • art. 346 c.p.c.

    la mera riproposizione di un'eccezione respinta in primo grado non è sufficiente quando il giudice l'abbia espressamente rigettata; in tal caso occorre appello incidentale.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    la Corte, cassata la sentenza nei limiti del motivo accolto, ha deciso nel merito senza rinvio sulle spese.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di giudicato esterno e sua efficacia preclusiva.

  • art. 2967 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta efficacia del giudicato e dell'onere probatorio correlato.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    la Corte d'appello ne ha escluso l'applicabilità ai rapporti tra SSN e farmacie convenzionate, reputati non qualificabili come transazioni commerciali; la Cassazione non ha affrontato il merito di tale profilo perché il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • artt. 4 e 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    invocati dal ricorrente come fonte del tasso di interesse commerciale ritenuto applicabile in altro giudizio.

  • art. 28 l. 23 dicembre 1978, n. 833

    richiamato per qualificare le farmacie come convenzionate con il SSN.

  • art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    richiamato per indicare che la disciplina del rapporto è affidata alla legge e al regolamento che rende esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, una questione già espressamente rigettata dal primo giudice non può essere semplicemente "riproposta" ai sensi dell'art. 346 c.p.c.: occorre una specifica impugnazione, normalmente mediante appello incidentale, se si vuole rimetterla in discussione.
  • La censura per cassazione è inammissibile per difetto di pertinenza quando non colpisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si confronta con una questione diversa da quella posta a fondamento della decisione.
  • Ai fini delle spese di lite, la soccombenza va valutata sull'esito finale complessivo della controversia: la parte contro la quale sia stato comunque riconosciuto, anche solo in parte, il credito avversario resta soccombente e non può essere automaticamente considerata vittoriosa per effetto della sola revoca del decreto ingiuntivo.
  • La soccombenza reciproca è configurabile solo in presenza di contrapposizione di domande o di capi autonomi di una medesima domanda; non basta il fatto che il giudice accolga solo parzialmente la pretesa azionata in monitorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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