Cassazione Penale, Sentenza n. 17639/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il delitto di tentata estorsione (artt. 56 e 629 c.p.) formulata dal difensore dell'imputato. I motivi principali erano: (i) inutilizzabilità delle registrazioni e dei messaggi vocali WhatsApp per difetto di deposito all'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis c.p.p.) e per mancata acquisizione mediante copia forense / vizi di catena di custodia (art. 234 c.p.p.); (ii) violazione delle garanzie procedimentali in relazione al sequestro e acquisizione dei dati (richiamo all'art. 254 c.p.p. e all'art. 15 Cost.); (iii) vizio di motivazione e travisamento dei fatti per presunta inattendibilità della persona offesa e mancata considerazione di atti civili rilevanti; (iv) contestazione della configurabilità del reato di tentata estorsione per assenza di minaccia idonea e per presunta desistenza o recesso dell'agente; (v) carenze nella motivazione della dosimetria della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molti motivi fossero non consentiti o manifestamente infondati. Sul punto probatorio relativo alle chat WhatsApp il Collegio ha evidenziato che il ricorrente non ha specificato l'incidenza che l'eliminazione di tali elementi avrebbe avuto sulla "prova di resistenza", come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, rendendo il motivo inammissibile per difetto di specificità. La Corte ha inoltre confermato che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e sorretto da motivazione non manifestamente illogica. Ha ritenuto corretta la qualificazione delle condotte come tentata estorsione, applicando il principio per cui l'idoneità della minaccia va valutata ex ante. Ha escluso desistenza o recesso attivo perché il mancato conseguimento del profitto illecito dipese dalla resistenza della vittima (denuncia). Quanto alla pena, la Corte ha giudicato adeguata la motivazione della Corte d'appello e corretta l'applicazione della diminuzione prevista dall'art. 56 c.p.; pertanto la misura inflitta è stata ritenuta nel minimo edittale e congrua. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Riferito al tentativo: la Corte ha considerato corretta l'applicazione della diminuzione massima prevista per il tentativo nella determinazione della pena.
art. 629 c.p.
Norma che configura il reato di estorsione: la Corte ha ritenuto che gli elementi oggettivi e soggettivi raccolti giustificassero la qualificazione come tentata estorsione.
art. 415-bis c.p.p.
Richiamato in relazione al deposito degli atti al momento della chiusura delle indagini; la Corte ha osservato che l'eventuale censura sull'inutilizzabilità dei dati doveva dimostrare l'incidenza sull'intero assetto probatorio.
art. 234 c.p.p.
Richiamato in relazione alle modalità di acquisizione di supporti informatici; la Corte ha ritenuto che la censura fosse generica e non avesse dimostrato la incidenza sull'esito probatorio.
art. 254 c.p.p.
Invocato dal ricorrente in tema di sequestro e acquisizione dei dati: la Corte ha valutato le contestazioni procedurali come insufficienti a compromettere il giudizio di merito.
art. 190 c.p.p.
Richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta in ricorso; la Corte ha ritenuto i motivi non specifici e inammissibili.
art. 191 c.p.p.
Citato nelle censure sulla utilizzabilità delle prove, ma la Corte ha giudicato le censure carenti di specificità.
art. 192, comma 3, c.p.p.
La Corte ha ricordato che le regole di riscontro previste per i testimoni non si applicano alla persona offesa e che le sue dichiarazioni possono, se credute, fondare la condanna purché motivate adeguatamente.
art. 62-bis c.p.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego operato dal giudice di merito, motivato con riferimento alla personalità e alla recidiva dell'imputato.
art. 132 c.p.
Prescrive gli obblighi motivazionali nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata, in ragione del fatto che la pena è rimasta nel minimo edittale.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che, non discostandosi dalla misura minima, non fosse necessaria una motivazione analitica oltre quella fornita.
art. 499 c.p.p.
Richiamato nelle censure sul travisamento probatorio, ma la Corte ha ritenuto che le critiche fossero in realtà sollecitazioni a diversa valutazione di merito.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per motivi di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00.
art. 15 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alle garanzie sulla perquisizione dei dati personali; la Corte non ha ritenuto che la richiamata questione, così come dedotta, fosse idonea a compromettere la decisione di merito.
Massime di principio
- In Cassazione un'eccezione di inutilizzabilità di una prova deve indicare specificamente quale incidenza avrebbe l'eliminazione di quell'elemento sulla "prova di resistenza"; se manca tale specificità il motivo è inammissibile.
- Le registrazioni e i messaggi WhatsApp non sono automaticamente inutilizzabili: la mancata acquisizione tramite copia forense o presunte carenze nella catena di custodia devono essere dedotte e dimostrate in modo specifico e la loro esclusione va valutata rispetto al complesso probatorio.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se il giudice di merito ne valuta e motiva credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca; la verifica dell'attendibilità è valutazione di fatto insindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità.
- Nel delitto di tentata estorsione l'idoneità della minaccia si valuta ex ante: la resistenza successiva della vittima non esclude in automatico la sussistenza dell'idoneità intimidatoria.
- La desistenza o il recesso attivo escludono il reato solo se la decisione di interrompere l'azione è volontaria e riconducibile alla scelta dell'agente e non determinata da cause esterne quali la resistenza della vittima.
- Nella determinazione della pena il giudice deve motivare in modo più dettagliato quando si discosta in misura significativa dai minimi edittali; se la pena resta nel minimo, una motivazione sintetica può essere sufficiente.
- Censure che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio o della credibilità dei testimoni sono spesso inammissibili in Cassazione quando si limitano a sollecitare una rivalutazione dei fatti già pacificamente apprezzati dal giudice di merito.
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