Cassazione Civile, Ordinanza n. 17838/2025 del 01/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per Euro 14.377,51, oltre accessori, a titolo di compensi professionali per attività difensiva svolta in tre giudizi. La società destinataria del decreto ha proposto opposizione, poi rigettata dal Tribunale e dalla Corte d’appello. In cassazione la società ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione della tariffa professionale sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito rilievo vincolante al parere di congruità dell’Ordine, mentre tale parere non vincola il giudice; con il secondo ha dedotto, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella querela presentata dal professionista contro il commercialista, il legale rappresentante della società e il difensore di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello non si era limitata a recepire il parere di congruità, ma aveva valorizzato una motivazione autonoma del Tribunale, che aveva esaminato in concreto le attività svolte, la documentazione prodotta, le udienze, l’attività istruttoria e la durata dei giudizi, liquidando compensi appena superiori ai valori medi e non sproporzionati rispetto al valore della controversia. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società alle spese, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha escluso la fondatezza delle censure della società ricorrente. Ha affermato che la questione della procedibilità poteva essere superata, poiché agli atti risultava depositata dal controricorrente copia autenticata della sentenza impugnata. Sul primo motivo ha osservato che il giudice di merito non aveva attribuito valore vincolante al parere dell’Ordine, ma aveva proceduto a una liquidazione autonoma sulla base delle attività concretamente svolte e documentate, con compensi lievemente superiori ai parametri medi e giustificati dal cumulo di tre procedimenti. Sul secondo motivo ha dichiarato l’inammissibilità per effetto della doppia conforme. In dispositivo il ricorso è stato rigettato; la società ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità in favore del resistente, ed è stata altresì condannata, ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di Euro 2.000 in favore del professionista e di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato infine dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 5
la ricorrente vi ha ancorato le censure di violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha reputato il primo motivo infondato e il secondo inammissibile.
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione accelerata; comma III
la Corte richiama la proposta accelerata e afferma che, quando proposta e decisione coincidono, si applicano le conseguenze previste dalla norma e dal rinvio all’art. 96 c.p.c.
art. 348-ter c.p.c.
la doppia conforme preclude il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; la disciplina si applica ratione temporis al caso pendente al 28 febbraio 2023.
art. 96 c.p.c.
la conformità tra proposta ex art. 380-bis e decisione finale è letta come indice tipico di abuso del processo, con conseguente condanna aggravata e ulteriore somma alla Cassa delle ammende.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-bis; comma 1-quater
in ragione del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 15% spese forfettarie
richiamato solo ai fini della liquidazione delle spese in favore del resistente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la liquidazione di compensi professionali, il parere di congruità dell’Ordine non è di per sé vincolante per il giudice, che può e deve fondare la decisione su una valutazione autonoma delle attività effettivamente svolte e documentate.
- Quando il giudice di merito liquida i compensi in misura poco superiore ai valori medi, la decisione può essere sorretta dalla puntuale descrizione delle prestazioni eseguite, del numero delle udienze, dell’attività istruttoria e della durata del giudizio, purché la motivazione dia conto della non sproporzione rispetto al valore della controversia.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado nei limiti della c.d. doppia conforme, nei casi e nei limiti temporali previsti dall’art. 348-ter c.p.c.
- La conformità tra la proposta di definizione accelerata e la decisione finale può integrare, secondo la valutazione legale tipizzata dal legislatore, un indice di abuso del processo, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al rimborso delle spese in favore della controparte e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.
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