Ordinanza n. 746/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, decreto di diniego della richiesta di permesso di soggiorno presentata in data 12.02.2025, codice istanza 25CE004066, impugnato al buio , di cui il ricorrente ha avuto mera conoscenza informale in data 15.12.2025, senza che lo stesso sia mai stato notificato o comunque trasmesso; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque lesivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Caserta di diniego del permesso di soggiorno, emesso il 4 novembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'impugnazione cautelare e di merito "al buio" contro un diniego del permesso di soggiorno di cui affermava di avere avuto conoscenza informale il 15 dicembre 2025, tramite una PEC della Questura. L'Amministrazione, costituendosi, ha depositato il decreto effettivamente lesivo, motivato dalla falsità della dichiarazione di ospitalità prodotta dall'interessato. Il ricorso introduttivo, tuttavia, non era stato notificato contro tale decreto, ma contro un provvedimento indeterminato, e il ricorrente non ha successivamente proposto motivi aggiunti per impugnare l'atto depositato dall'Amministrazione. La PEC comunicava soltanto che la pratica era "in fase di rigetto".
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato un manifesto profilo di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, poiché l'atto formalmente impugnato non coincideva con il decreto che aveva concretamente prodotto l'effetto lesivo; il giudice non può annullare un atto diverso da quello impugnato. La comunicazione PEC del 15 dicembre 2025 è stata qualificata come atto meramente informativo, non autonomamente impugnabile e inidoneo a riaprire i termini per contestare il decreto già emesso. La probabile inammissibilità escludeva il fumus boni iuris necessario per la tutela cautelare, rendendo superflua ogni valutazione sul merito delle censure e sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede, tra gli altri presupposti, la sussistenza del fumus boni iuris; la sua assenza, derivante dalla probabile inammissibilità del ricorso, giustifica il rigetto della domanda cautelare.
d.lgs. 286/1998
Richiamato dal contenuto sostanziale della controversia in materia di diniego del permesso di soggiorno, senza che nel testo sia indicata una specifica disposizione applicata dal giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo il ricorso deve essere rivolto contro l'atto che produce concretamente l'effetto lesivo; l'impugnazione di un provvedimento indeterminato non consente al giudice di annullare un diverso atto successivamente individuato nel corso del processo.
- La comunicazione amministrativa meramente informativa, che segnala che una pratica è in fase di rigetto, non costituisce un autonomo provvedimento lesivo e non riapre i termini per impugnare il provvedimento definitivo già adottato.
- Quando la probabile inammissibilità del ricorso esclude il fumus boni iuris, la domanda cautelare deve essere respinta senza necessità di esaminare il merito delle censure o il periculum in mora.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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