Cassazione Civile, Ordinanza n. 21445/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il prefetto ha agito per ottenere la declaratoria di decadenza dalla carica di consigliere comunale per sopravvenuta incompatibilità, deducendo che il consigliere era stato condannato dalla Corte dei conti al risarcimento del danno erariale in favore del Comune. Il Tribunale di Roma, investito della domanda con rito sommario di cognizione, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Viterbo, ritenendo applicabile la competenza funzionale e inderogabile del tribunale nel cui circondario è compreso il comune interessato. Con il ricorso per regolamento di competenza il prefetto ha censurato tale decisione, sostenendo che nel rito sommario la preclusione al rilievo d'ufficio dell'incompetenza opera già alla prima udienza e che, avendo il giudice disposto l'istruttoria in quella sede, la questione era ormai preclusa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto che, nel rito sommario di cognizione, la questione di competenza d'ufficio ex art. 38, quarto comma, c.p.c. deve essere rilevata entro la prima udienza; una volta che il giudice abbia superato la fase di trattazione e disposto provvedimenti istruttori o comunque sia passato alla fase successiva, la preclusione si consolida. Poiché nel caso concreto il giudice di primo grado aveva già, alla prima udienza, disposto il deposito di documenti e memorie e fissato il prosieguo, la successiva declaratoria di incompetenza è stata ritenuta tardiva. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata e la causa è stata rimessa dinanzi al Tribunale di Roma, dichiarato competente, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 63, comma primo, n. 6, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
norma sostanziale invocata per fondare la decadenza del consigliere comunale per sopravvenuta incompatibilità
art. 22, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
prevede per le controversie in materia elettorale comunale la competenza funzionale e inderogabile del tribunale nel cui circondario è compreso il comune interessato
art. 38, quarto comma, c.p.c.
la questione di competenza rilevabile d'ufficio è soggetta a preclusione, nel rito sommario, alla prima udienza e non oltre il superamento della fase di trattazione
artt. 702-bis e 702-ter c.p.c.
nel rito sommario di cognizione disciplinano termini e scansione del giudizio; la competenza deve essere decisa subito e, se non vi è mutamento di rito, la prima udienza segna il momento decisivo per le preclusioni
art. 54, comma secondo, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69
la legge delega imponeva di mantenere fermi i criteri di competenza previsti dalla normativa vigente
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato a sostegno dell'interpretazione sistematica e letterale delle norme processuali applicate
art. 183 c.p.c.
nel rito ordinario costituisce il termine di riferimento per le preclusioni sulla competenza; nel rito sommario il relativo momento è anticipato alla prima udienza
Massime di principio
- Nel rito sommario di cognizione la preclusione al rilievo officioso dell'incompetenza per materia, valore o territorio inderogabile si consuma alla prima udienza, poiché il modello processuale concentra in quel momento la verifica preliminare della competenza e l'eventuale passaggio all'istruzione o alla decisione.
- La fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. nel rito sommario è eventuale e presuppone la conversione del procedimento in rito ordinario; se il giudice non dispone tale mutamento e affronta comunque la causa oltre la prima udienza, non può poi rilevare d'ufficio l'incompetenza.
- Ai fini della preclusione non rileva che l'istruttoria si sia poi effettivamente svolta: è sufficiente che il giudice abbia superato la fase di trattazione e abbia adottato provvedimenti che presuppongono la perdurante competenza, come la richiesta di documenti o la fissazione della prosecuzione.
- Quando l'incompetenza non è rilevabile d'ufficio, operano invece le ordinarie preclusioni a carico del convenuto, che deve eccepirla tempestivamente nella comparsa di costituzione, secondo la disciplina del rito sommario.
- La competenza funzionale inderogabile prevista per le controversie elettorali comunali non esclude, di per sé, l'applicazione delle preclusioni processuali stabilite dall'art. 38 c.p.c.; la specialità della materia non neutralizza il meccanismo di decadenza processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21317/2022 del 06/07/2022
- ordinanza_civile · 6 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21318/2022 del 06/07/2022
- ordinanza_civile · 6 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21319/2022 del 06/07/2022
- ordinanza_civile · 6 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21320/2022 del 06/07/2022
- ordinanza_civile · 6 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21321/2022 del 06/07/2022
- ordinanza_civile · 6 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21322/2022 del 06/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →