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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18373/2025 del 05/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società a ristretta base societaria e dei soci, a seguito di indagini finanziarie e dell'omessa presentazione del modello dichiarativo per l'anno d'imposta 2012. Gli accertamenti riguardavano imposte dirette e IVA per gli anni 2012, 2013 e 2014, con recuperi fondati anche sulle movimentazioni bancarie e sulla presunzione di ricavi non contabilizzati. In primo grado la CTP aveva riconosciuto solo i costi del personale; in appello la CTR aveva respinto l'appello principale dei contribuenti e accolto parzialmente quello incidentale dell'Ufficio. In cassazione i ricorrenti deducevano: (1) omessa pronuncia/nullità degli avvisi perché notificati in copia analogica con firma digitale ma non via PEC; (2) motivazione apparente o mancante della sentenza d'appello sulla dedotta omessa pronuncia del primo giudice sul difetto di motivazione degli avvisi; (3) omessa pronuncia sulle eccezioni relative all'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973, come modificato, in tema di indagini finanziarie e soglie dei prelevamenti; (4) violazione del principio di capacità contributiva, dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c., per non avere la CTR considerato l'incidenza percentuale dei costi nella ricostruzione induttiva del reddito.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi e ha accolto il quarto. Ha ritenuto valida la notifica cartacea degli avvisi in copia analogica conforme all'originale informatico, poiché all'epoca non era ancora utilizzabile la notifica via PEC e, comunque, gli atti erano giunti nella sfera di conoscibilità dei destinatari. Ha escluso la motivazione apparente della sentenza d'appello e ha dichiarato inammissibile la censura sulle soglie dei prelevamenti per difetto di specificità e perché formulata in modo non coerente con il vizio denunciato. Ha invece affermato che, in caso di accertamento analitico-induttivo fondato su movimenti bancari e presunzione di ricavi occulti, il contribuente imprenditore può sempre opporre una prova presuntiva contraria sull'incidenza percentuale dei costi, che devono essere detratti dai maggiori ricavi presunti anche in assenza di prova documentale puntuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo quarto motivo e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione per rideterminare il reddito imponibile e provvedere sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità della notificazione non va dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo ed è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario

  • art. 2, comma 6, d.lgs. 82/2005

    la copia analogica dell'avviso, sottoscritta digitalmente e attestata conforme, può sostituire l'originale informatico ed essere validamente notificata anche a mezzo posta ordinaria

  • art. 23 d.lgs. 82/2005

    la conformità dell'analogico all'informatico rileva ai fini della validità della notificazione della copia cartacea

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    la notifica via PEC degli atti impositivi è stata introdotta solo dal 1° luglio 2017

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    viene richiamato quale base dell'accertamento parziale fondato su elementi certi e precisi

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973

    a fronte di prelevamenti bancari non giustificati opera la presunzione di ricavi non contabilizzati, ma il contribuente imprenditore può offrire prova contraria anche presuntiva sull'incidenza dei costi

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973

    nel metodo analitico-induttivo il reddito va ricostruito tenendo conto anche dei costi presumibili deducibili

  • art. 109 TUIR

    nei metodi di rettifica basati su contabilità attendibile, i costi non risultanti dalle scritture sono deducibili solo se provati da elementi certi e precisi, salvo la prova presuntiva contraria riconosciuta dalla Corte

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte valorizza la possibilità di prova presuntiva contraria sui costi

  • art. 53 Cost.

    la ricostruzione del reddito imponibile deve rispettare la capacità contributiva effettiva del contribuente

  • artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti per denunciare motivazione apparente o mancante

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti sul requisito motivazionale della sentenza

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato dai ricorrenti quale parametro della motivazione della decisione tributaria

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla motivazione

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla motivazione

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notifica in forma cartacea di un avviso di accertamento formato informaticamente è valida quando la copia analogica è sottoscritta digitalmente e attestata conforme all'originale, e l'eventuale irregolarità della notificazione non comporta nullità se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e il destinatario ne ha avuto conoscenza.
  • L'omessa pronuncia del giudice di primo grado su un motivo di ricorso non determina la regressione del processo: in appello il giudice deve decidere sul motivo pretermesso, e in cassazione può censurarsi solo la motivazione resa dal giudice di appello su quel punto, non già l'omissione del primo giudice in sé.
  • La censura per omessa pronuncia deve essere specifica e coerente con il vizio dedotto; non è sufficiente evocare generiche violazioni sul difetto di motivazione se, in realtà, si lamenta la mancata decisione su una domanda o eccezione.
  • In tema di accertamento analitico-induttivo fondato su indagini bancarie, la presunzione di ricavi non contabilizzati derivante da prelevamenti non giustificati può essere vinta dal contribuente imprenditore anche mediante prova presuntiva contraria sull'incidenza percentuale dei costi di produzione, da detrarre dai maggiori ricavi presunti.
  • Quando la ricostruzione del reddito si fonda su una contabilità complessivamente attendibile ma su rettifiche di singole poste, la deducibilità dei costi segue la regola dei costi certi e precisi, salvo che l'assetto probatorio imposto dalla presunzione bancaria consenta, in coerenza con la capacità contributiva, una quantificazione forfettaria dei costi stessi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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