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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22661/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 24/09/2025 che aveva respinto la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali per il reato di falsità in richiesta di gratuito patrocinio (fatto del 2018, pena poco superiore a 1 anno). Il Tribunale aveva motivato il diniego con la mancata possibilità di esprimere un giudizio rassicurante sulla pericolosità sociale, richiamando precedenti e pendenze per cessione di stupefacenti. Burgarello deduceva errata applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i riferimenti a precedenti e pendenze erano vaghi e imprecisi, che il fatto in esecuzione era di modesta gravità e che la sua condotta successiva mostrava forme alternative di espiazione e elementi socio-familiari non devianti.

La decisione

Il giudice adito ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, pur essendo rimessa alla discrezionalità del merito la scelta della misura alternativa, il diniego dell'affidamento in prova deve essere sorretto da motivazione congrua che dimostri la perdurante pericolosità sociale. Nel caso specifico la motivazione del Tribunale era generica: il richiamo ai precedenti (del 2018) e ai procedimenti in corso non era adeguatamente specificato e non compensava i dati socio-familiari che indicavano comportamenti non devianti. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • Misure alternative alla detenzione (affidamento in prova ai servizi sociali)

    Il diniego di una misura alternativa con maggiore effetto risocializzante richiede una motivazione adeguata che dimostri la persistenza della pericolosità sociale del richiedente; la mera enunciazione di precedenti o pendenze, senza specificazione, non è sufficiente

  • Principio di proporzionalità nella concessione delle misure alternative

    Il principio di proporzionalità impone che la scelta della misura detentiva rispetto a forme più favorevoli alla rieducazione sia giustificata da ragioni concrete e adeguatamente motivate

Massime di principio

  • Il diniego dell'affidamento in prova ai servizi sociali deve essere motivato con precisione: indicazioni generiche su precedenti o procedimenti in corso non sono sufficienti a dimostrare la perdurante pericolosità sociale
  • I precedenti penali lontani nel tempo (es. 2018) hanno minore capacità dimostrativa della pericolosità attuale se non accompagnati da elementi concreti e recenti
  • Le condizioni socio-familiari e il comportamento tenuto dopo il fatto in esecuzione devono essere valutati positivamente quando indicano adesione a modelli non devianti e propensione al lavoro/recupero
  • Il principio di proporzionalità impone che, prima di preferire la detenzione o misure più afflittive, il giudice valuti adeguatamente le misure con maggior potenziale risocializzante e ne dia motivazione dettagliata in caso di rigetto
  • In presenza di pendenze o procedimenti in corso il giudice deve specificarne la natura e la consistenza per poterne fondare il diniego di misure alternative

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