Ordinanza n. 85/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto prot. n. -OMISSIS- del 4 novembre 2025, con cui la Prefettura di Catanzaro ha respinto l'istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della legge 241/1990, n.0093880 dell’11 settembre 2025, e gli ignoti rapporti informativi del Comando provinciale Carabinieri di Catanzaro datati 5 settembre 2025 e successivi, richiamati nel provvedimento impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, nel sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto che il provvedimento impugnato, fondato su ragioni circostanziate, resistesse alle censure formulate. Ha quindi respinto la domanda di sospensione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Catanzaro del 4 novembre 2025, con cui è stata respinta l'istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e i rapporti informativi del Comando provinciale dei Carabinieri richiamati nel provvedimento. Il ricorrente ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia del diniego. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di legittimità dedotti; emerge soltanto che il provvedimento è stato censurato con riferimento alle ragioni poste a suo fondamento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata esaminata e respinta.
art. 10-bis l. 241/1990
Riguarda la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, impugnata insieme al diniego prefettizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un sommario esame, il provvedimento impugnato risulti fondato su ragioni circostanziate e idonee a resistere alle censure dedotte.
- La valutazione cautelare della legittimità dell'atto è effettuata secondo il parametro proprio della cognizione sommaria e non comporta, di per sé, la definizione del merito della controversia.
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