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Sentenza

Sentenza n. 13483/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 6685 del 5 giugno 2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il 07.06.2024;

Giustizia amministrativa202605358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro n. 6685/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 6685/2024 del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e il Ministero era stato condannato ad attribuirla per il valore nominale complessivo di euro 1.000,00. La sentenza era stata ritualmente notificata all'Amministrazione ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. A fronte della persistente inerzia ministeriale, la ricorrente ha chiesto anche la condanna al pagamento degli interessi legali ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e non era stato eseguito dall'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, per il valore nominale complessivo di euro 1.000,00, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di perdurante inottemperanza e previa richiesta della ricorrente, un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni. Ha respinto la domanda relativa agli interessi legali, poiché il giudice dell'ottemperanza deve eseguire esattamente il contenuto del giudicato e non può introdurre obbligazioni accessorie non riconosciute, neppure implicitamente, dal titolo esecutivo. Non sono state applicate penalità di mora, ritenute non necessarie allo stato, salva eventuale successiva richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, mediante il quale il giudice amministrativo ordina l'esecuzione del giudicato e può adottare le misure necessarie, compresa la nomina del Commissario ad acta.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è stata invocata per la domanda relativa agli interessi legali, ma il TAR ha escluso che il giudice dell'ottemperanza possa riconoscere accessori non previsti dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'esecuzione del comando giudiziale quando il titolo sia stato notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve assicurare l'esecuzione esatta e conforme al contenuto del giudicato e non può introdurre obbligazioni ulteriori, compresi interessi o rivalutazione, se tali accessori non risultano riconosciuti espressamente o implicitamente dal titolo esecutivo.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e, se previsto, alla richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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