Sentenza n. 11459/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 14359/RU del 13.01.20 e del relativo allegato; - della comunicazione riportante la “Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette” adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtù del provvedimento sopra impugnato; - ove occorra, del provvedimento prot. n. 27787 del 22.01.20 adottato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; - ove occorra, del provvedimento prot. n. 55291 del 17.02.20 adottato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; - di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi delle odierne ricorrenti; per quanto riguarda i primi motivi aggiunti: - della determinazione direttoriale prot. n. 16500/RU del 14.01.21, con la quale il Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha sancito che Il PMP-sigarette per l’anno 2021, determinato sulla base del rapporto tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell’anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette, operato il troncamento dei decimali, è pari a euro 258,00 il chilogrammo convenzionale e che l’onere fiscale minimo, per effetto del valore del PMP-sigarette di cui al comma 1 è pari a euro 193,21 il chilogrammo convenzionale; - della comunicazione riportante la “Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette” adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtù del provvedimento sopra impugnato; - di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi delle odierne ricorrenti; per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti: - della determinazione direttoriale prot. n. 13069/RU del 13.01.22, con la quale il Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha sancito che Il PMP-sigarette per l’anno 2022, determinato sulla base del rapporto tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell’anno solare precedente ela quantità totale delle medesime sigarette, operato il troncamento dei decimali, è pari a euro 260,00 il chilogrammo convenzionale e che l’onere fiscale minimo, per effetto del valore del PMP-sigarette di cui al comma 1 è pari a euro 194,72il chilogrammo convenzionale; - della comunicazione riportante la “la tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette” adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtù del provvedimento sopra impugnato; - di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi delle odierne ricorrenti; per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti: - del provvedimento prot. n. 632286/RU del 29.12.22 e del relativo allegato, con cui il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito che “A decorrere dalla data del 1° gennaio 2023 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, sono rideterminate come da allegati alla presente determinazione”; - dell'Allegato rubricato “Tabella A – Sigarette”, recante la “Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette”, adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtù del provvedimento impugnato supra e ad esso allegato; - di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi delle odierne ricorrenti; per quanto riguarda i quarti motivi aggiunti: - del provvedimento prot. n. 71939/RU del 27.01.2025 e del relativo allegato, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito che “A decorrere dal 1° febbraio 2025, il “PMP-sigarette” per l’anno 2025, determinato sulla base del rapporto tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell’anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette, operato il troncamento dei decimali, è pari a 270,00 euro/chilogrammo convenzionale”, nei limiti dell’interesse delle ricorrenti; - dell’Allegato rubricato “Tabella A – Sigarette”, recante la “Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette”, adottata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in virtù del provvedimento impugnato supra e ad esso allegato, nei limiti dell’interesse delle ricorrenti; - di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi delle odierne ricorrenti; e per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalle ricorrenti per effetto degli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, dal 2020 al 2025, hanno individuato il prezzo medio ponderato delle sigarette, l'onere fiscale minimo e le conseguenti tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato le determinazioni annuali con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in applicazione dell'art. 39-octies del d.lgs. n. 504/1995, ha calcolato il prezzo medio ponderato delle sigarette e l'onere fiscale minimo. Hanno dedotto la violazione dell'art. 8, par. 6, della direttiva 2011/64/UE, dei relativi considerando e dei principi eurounitari di concorrenza e proporzionalità, sostenendo che il meccanismo automatico, parametrato al prezzo medio ponderato e alla quantità complessiva delle sigarette immesse in consumo, favorirebbe i grandi operatori e penalizzerebbe i produttori di fascia bassa. È stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 107, par. 1, TFUE, per la configurabilità di un vantaggio fiscale selettivo in favore degli operatori dominanti, nonché la violazione degli artt. 23 e 53 Cost., del principio di uguaglianza tributaria, della progressività e della proporzionalità dell'imposizione, oltre a eccesso di potere per illogicità, ingiustizia, irragionevolezza, difetto di istruttoria e sviamento. Le ricorrenti hanno chiesto anche il risarcimento dei danni, successivamente fondato sulla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2025 e sulla prospettata responsabilità dello Stato-legislatore per violazione del diritto dell'Unione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di annullamento. Ha ritenuto che le determinazioni impugnate fossero conformi al parametro legislativo dell'art. 39-octies del d.lgs. n. 504/1995 e che l'Agenzia avesse esercitato un potere vincolato, senza margini di discrezionalità nella determinazione dell'onere fiscale minimo. Le criticità del meccanismo nazionale, evidenziate anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 183/2025, non hanno condotto alla dichiarazione di illegittimità della disciplina: la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni perché la reductio ad legitimitatem richiedeva una scelta legislativa tra più soluzioni possibili. Tale pronuncia non è equiparabile a una sentenza di accoglimento e non consente al giudice amministrativo di disapplicare la normativa nazionale. Il TAR ha escluso la disapplicazione perché la direttiva 2011/64/UE non possiede efficacia diretta, lasciando agli Stati membri un ampio margine nella definizione della struttura e della misura dell'imposizione. Ha escluso anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non ravvisando dubbi interpretativi sul diritto dell'Unione e ritenendo che la questione riguardasse l'adeguatezza delle scelte legislative nazionali, non l'interpretazione della direttiva. Quanto al risarcimento, il TAR ha qualificato la domanda come responsabilità dello Stato-legislatore per violazione del diritto dell'Unione, distinta dalla responsabilità dell'Agenzia per l'adozione degli atti applicativi. Tale domanda concerne diritti soggettivi e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario; è stata quindi dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, con assegnazione dei termini per l'eventuale riassunzione davanti al giudice ordinario. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 39-octies d.lgs. n. 504/1995
La disposizione costituisce il parametro legislativo vincolante per il calcolo del prezzo medio ponderato e dell'onere fiscale minimo delle sigarette; l'Agenzia, applicandola, esercita un potere vincolato.
artt. 11 e 117 Cost.
Sono stati invocati quali parametri costituzionali integrati dalla disciplina eurounitaria priva di efficacia diretta; il controllo sulla compatibilità della normativa nazionale è stato rimesso alla Corte costituzionale.
art. 7, par. 2, 3 e 4, direttiva 2011/64/UE
Le disposizioni sono state considerate norme interposte rilevanti per valutare la neutralità dell'imposizione, la tutela della concorrenza e le condizioni di ricorso all'onere fiscale minimo, ma prive di efficacia diretta secondo il giudice.
art. 8, par. 6, direttiva 2011/64/UE
È stato dedotto come parametro europeo della disciplina dell'onere fiscale minimo; il giudice ha escluso che possa fondare la disapplicazione della normativa nazionale, non essendo sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato.
art. 107, par. 1, TFUE
È stato invocato per sostenere la presenza di un aiuto di Stato selettivo mediante il meccanismo fiscale; la censura non ha condotto all'annullamento degli atti.
art. 101 TFUE
Richiamato nell'ordinanza di rimessione in relazione ai principi di libera concorrenza e proporzionalità; non ha determinato l'accoglimento della domanda di annullamento.
art. 4 TUE
Richiamato nell'ordinanza di rimessione quale parametro dei principi di libera concorrenza e proporzionalità; non ha determinato l'annullamento degli atti.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è stato escluso perché non sussistevano dubbi interpretativi rilevanti e la questione atteneva all'adeguatezza delle scelte legislative nazionali.
art. 28 l. n. 87/1953
Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.
La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata perché la correzione della disciplina richiedeva scelte di sistema rimesse alla discrezionalità legislativa; essa non equivale a una sentenza di accoglimento.
art. 2043 c.c.
La responsabilità dell'Agenzia è stata esclusa per mancanza di condotta illecita e di colpa, avendo l'amministrazione applicato una disciplina legislativa vigente e vincolante.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti la questione relativa alla possibile carenza di giurisdizione sulla domanda risarcitoria.
Massime di principio
- Quando una direttiva dell'Unione europea lascia agli Stati membri un ampio margine discrezionale nella definizione della disciplina nazionale e non presenta carattere sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato, essa non ha efficacia diretta e il giudice comune non può disapplicare la normativa interna asseritamente contrastante; la verifica della compatibilità deve avvenire mediante il controllo accentrato di costituzionalità, attraverso gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.
- Una pronuncia di inammissibilità della Corte costituzionale motivata dalla pluralità delle soluzioni normative possibili e dalla necessità di rispettare la discrezionalità del legislatore non equivale a una sentenza di accoglimento e non consente al giudice comune di disapplicare la disciplina legislativa vigente o di sostituirla con una diversa regolazione.
- Quando l'amministrazione applica in modo vincolato una disciplina legislativa vigente, anche se caratterizzata da criticità costituzionali o eurounitarie non accertate con una pronuncia di accoglimento, l'atto applicativo non è annullabile per il solo fatto che il legislatore potrebbe dover correggere la disciplina.
- La domanda risarcitoria fondata sulla violazione del diritto dell'Unione imputata all'adozione o al mantenimento in vigore di una legge deve essere qualificata come domanda contro lo Stato-legislatore; riguardando la lesione di diritti soggettivi e una responsabilità da inadempimento di un'obbligazione ex lege, essa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella amministrativa.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando non vi siano ragionevoli dubbi sull'interpretazione della disposizione europea e la questione prospettata riguardi, invece, la valutazione dell'adeguatezza o della proporzionalità delle scelte legislative nazionali; non può essere utilizzato per sottoporre indirettamente alla Corte di giustizia il sindacato sull'esito o sui limiti del giudizio di costituzionalità interno.
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