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Sentenza

Sentenza del 22/01/2016 n. 1159 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava una cartella di pagamento relativa a IRPEG, IRAP e IVA per il 1999, sostenendo di aver perfezionato la definizione agevolata prevista dall'art. 15 della legge n. 289/2002. Contestava inoltre il diniego di condono dell'Agenzia, fondato sull'esistenza di una causa ostativa: l'esercizio dell'azione penale e la condanna del legale rappresentante per reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000. La società sosteneva che l'azione penale riguardasse esclusivamente la persona fisica e non potesse precludere il condono della società. In Cassazione ha inoltre dedotto l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, la violazione delle norme sul condono, l'inapplicabilità dell'art. 98 del D.P.R. n. 602/1973 e l'omessa pronuncia su alcune eccezioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società e ha confermato, correggendone in parte la motivazione, la legittimità del diniego della definizione agevolata e della conseguente pretesa tributaria. Ha stabilito che la causa ostativa prevista dall'art. 15 della legge n. 289/2002 opera anche nei confronti della persona giuridica quando l'azione penale per reati tributari sia stata esercitata contro il suo legale rappresentante e questi ne abbia avuto formale conoscenza entro il perfezionamento del condono. Non è necessaria una distinta formale conoscenza da parte della società, poiché il legale rappresentante è organo della persona giuridica. Le ulteriori censure sono state dichiarate infondate o inammissibili per difetto di specificità e la società è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 15, comma 1

    La causa ostativa opera nei confronti dei "soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale".

    La disposizione preclude la definizione agevolata quando, entro il termine di perfezionamento del condono, sia stata esercitata l'azione penale per determinati reati tributari nei confronti del legale rappresentante della società, purché questi ne abbia avuto formale conoscenza. Per l'immedesimazione organica, tale effetto si estende alla persona giuridica senza necessità di una doppia conoscenza formale.

  • D.L. n. 282/2002, art. 5-bis, comma 1, lett. i), convertito nella legge n. 27/2003

    Ha modificato la disciplina dell'art. 15 della legge n. 289/2002, inclusa la causa ostativa collegata all'esercizio dell'azione penale per reati tributari.

  • D.Lgs. n. 74/2000

    Individua i reati tributari la cui contestazione al legale rappresentante può impedire l'accesso alla definizione agevolata prevista dall'art. 15 della legge n. 289/2002.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 98

    La sentenza d'appello aveva fondato l'estensione dell'effetto ostativo sulla solidarietà tra società e legale rappresentante. La Cassazione ha ritenuto infondata la censura della società, ma ha precisato che la soluzione deriva dall'immedesimazione organica e dalla specifica disciplina dell'art. 15, non necessariamente dall'applicazione dell'art. 98, norma ritenuta comunque non decisiva.

  • Art. 384, comma 4, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto.

  • Art. 112 c.p.c.

    Le doglianze di omessa pronuncia sono state dichiarate inammissibili perché la società non aveva adeguatamente indicato né dimostrato quando e come le eccezioni fossero state proposte nei gradi di merito.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53

    Le censure sull'appello dell'Agenzia sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità, non essendo state adeguatamente trascritte o descritte le parti rilevanti della sentenza e dell'atto di appello.

Massime di principio

  • Quando una norma di condono prevede come causa ostativa l'esercizio dell'azione penale nei confronti del soggetto interessato, per una società tale requisito può essere integrato dall'azione penale esercitata contro il legale rappresentante, in ragione dell'immedesimazione organica.
  • Non è normalmente necessaria una separata comunicazione formale alla società se il legale rappresentante ha avuto formale conoscenza dell'azione penale entro il termine previsto per perfezionare il condono.
  • Il mutamento del legale rappresentante tra il momento dell'azione penale e quello della domanda di condono non elimina la causa ostativa già maturata.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale descrivere con precisione il contenuto della sentenza impugnata, dell'atto di appello e delle eccezioni svolte nei gradi precedenti; in mancanza, le censure possono essere dichiarate inammissibili senza esame nel merito.
  • La validità del condono deve essere valutata sulla base della specifica disciplina applicabile e dei suoi presupposti temporali, distinguendo la causa ostativa prevista dalla norma speciale da eventuali disposizioni generali o non più vigenti.

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