Cassazione Penale, Sentenza n. 33287/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava (1) il difetto di proce-cedibilità dell'azione penale alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, che ha reso il reato di tentato furto punibile a querela della persona offesa; e (2) vizi di motivazione nella valutazione degli elementi costitutivi del tentativo punibile. In particolare si eccepiva che, dopo la modifica legislativa, non risultava alcuna querela presentata nei termini previsti, con conseguente improseguibilità dell'azione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha richiamato la modifica del terzo comma dell'art. 624 c.p. operata dal d.lgs. n. 150/2022 (art. 2, comma 1, lett. i)), che ha reso il delitto procedibile a querela, salvo specifiche eccezioni. Non essendo risultata la presentazione di querela nei termini di legge (art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150/2022), la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Pertanto non è stato necessario affrontare il secondo motivo sui vizi di motivazione. La richiesta del Procuratore generale di declaratoria di inammissibilità del ricorso è stata respinta implicitamente dalla decisione che ha accolto il primo motivo.
Norme richiamate
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
art. 2, comma 1, lett. i) (modifica il terzo comma dell'art. 624 c.p.)
Ha mutato la procedibilità del reato di furto/tentato furto rendendolo procedibile a querela della persona offesa, con le eccezioni espressamente previste; la sua applicazione ha reso improseguibile l'azione penale in assenza di querela nei termini.
art. 624 cod. pen.
«Il delitto punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)».
La Corte ha interpretato la nuova formulazione come norma che subordina l'esercizio dell'azione penale alla querela, salvo le eccezioni elencate (incapacità della persona offesa o ricorrenza di specifiche circostanze aggravanti), e ha applicato la regola in senso sostanziale per dichiarare l'improcedibilità in assenza di querela.
art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150/2022
disciplina il termine per la presentazione della querela in relazione alle modifiche di procedibilità
Stabilisce il termine entro cui deve essere proposta la querela per rendere procedibile il reato secondo la nuova disciplina; la mancata querela nei termini ha determinato l'improcedibilità nell'ipotesi concreta.
art. 625 cod. pen.
numeri 7 e 7-bis (circostanze richiamate nella norma modificata)
Indica le circostanze aggravanti la cui presenza può far procedere d'ufficio nonostante la procedibilità a querela; la Corte ha richiamato tali rimandi per sottolineare le eccezioni alla querela obbligatoria.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti ai motivi di ricorso per cassazione
Il ricorso è stato formulato nei limiti consentiti dall'art. 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; la Corte ha valutato i motivi ammessi e si è pronunciata sul profilo di diritto rilevante (proce-dibilità).
d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8 (riferimento alla trasmissione delle conclusioni scritte)
Norma procedurale richiamata per la regolare trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale al momento della trattazione in Cassazione.
Massime di principio
- Quando una norma di legge rende un reato procedibile a querela, l'azione penale non può proseguire in assenza della querela della persona offesa presentata nei termini di legge: la mancanza della querela determina l'improcedibilità e l'annullamento della sentenza senza rinvio.
- Occorre sempre verificare se la normativa che ha modificato la procedibilità contiene eccezioni (ad es. incapacità della persona offesa o specifiche aggravanti richiamate da altre norme): se ricorre una di tali eccezioni, l'azione può proseguire d'ufficio anche senza querela.
- In ricorsi per cassazione l'attenzione della Corte si concentra spesso su profili di diritto (es. corretta applicazione della norma di procedibilità): se un motivo di diritto è decisivo, le altre questioni (es. sulla motivazione) possono non essere esaminate.
- Gli avvocati della difesa devono controllare tempestivamente, dopo modifiche legislative, l'eventuale necessità di querela e i relativi termini per evitarne la perdita e l'improcedibilità dell'azione penale.
- Il pubblico ministero può chiedere inammissibilità o rigetto del ricorso, ma la Corte di Cassazione valuta autonomamente la fondatezza dei motivi: la conclusione del PG non vincola la decisione della Corte.
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