Cassazione Penale, Ordinanza n. 35560/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, per furto aggravato, con pena di sei mesi di reclusione ed euro 200 di multa; la Corte d'appello di Roma aveva poi confermato la decisione. Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., la violazione dell'art. 601 c.p.p., in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 127 c.p.p., lamentando che il giudizio di appello fosse stato celebrato con rito orale partecipato senza preventiva comunicazione al difensore, pur avendo questi depositato conclusioni scritte, come pure il Procuratore generale. La censura era quindi incentrata su una pretesa nullità del procedimento di secondo grado per omesso avviso e lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'appello riguardava una sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato e che, per effetto del combinato disposto degli artt. 452, comma 2, e 443, comma 4, c.p.p., si applicavano le forme dell'art. 599 c.p.p. e dell'art. 127 c.p.p. Ha però escluso che, nel caso concreto, ricorresse una ipotesi di partecipazione necessaria del difensore, tale da integrare una nullità assoluta. Ha inoltre valorizzato l'assenza di allegazioni specifiche sul pregiudizio difensivo effettivamente subito: il difensore non aveva chiesto di partecipare, aveva depositato conclusioni scritte e non aveva indicato alcun concreto vulnus alle prerogative difensive. Da ciò la conclusione di genericità del ricorso e la declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge processuale in cassazione.
art. 601 c.p.p.
Richiamato come parametro della doglianza sulla celebrazione del giudizio di appello e sulle modalità di avviso e partecipazione delle parti.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato dalla difesa come norma sulla nullità per violazione del diritto di assistenza e difesa; la Corte ne esclude l'applicazione in forma assoluta nel caso concreto.
art. 127 c.p.p.
"il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono"
La Corte sottolinea che il modello delineato è di partecipazione non necessaria, salvo ipotesi specifiche di partecipazione obbligatoria previste dalla legge.
art. 452, comma 2, c.p.p.
Con l'art. 443, comma 4, c.p.p. determina l'applicazione, in appello contro sentenza resa con rito abbreviato, delle forme previste dall'art. 599 c.p.p.
art. 443, comma 4, c.p.p.
Concorre a stabilire che l'appello avverso sentenza pronunciata con rito abbreviato segue la disciplina dell'art. 599 c.p.p.
art. 599 c.p.p.
"Quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede con le forme previste dall'articolo 127"
Regola la celebrazione dell'appello in forma camerale con eventuale partecipazione delle parti, mediante il rinvio all'art. 127 c.p.p.
art. 179, comma 1, c.p.p.
Richiamato quale disciplina della nullità assoluta, ritenuta però non pertinente perché non vi era obbligatoria presenza del difensore.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria consegue quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello avverso sentenza resa con rito abbreviato, la celebrazione camerale segue la disciplina dell'art. 599 c.p.p. e del rinvio all'art. 127 c.p.p.; la partecipazione del difensore è configurata, di regola, come eventuale e non necessaria, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.
- L'omesso avviso al difensore integra nullità assoluta solo quando la sua presenza è obbligatoria; in difetto di tale requisito, non basta il solo vizio formale della comunicazione, ma occorre allegare un concreto pregiudizio alle prerogative difensive.
- In sede di legittimità, la deduzione di una nullità processuale deve essere sorretta da specifiche indicazioni sul danno effettivamente subito: una censura meramente assertiva o generica è inidonea a superare il controllo di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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