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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20807/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un istituto di credito aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per un credito complessivo derivante da saldo di conto corrente e da residui mutui fondiari, rivendicando per una parte del credito il privilegio ipotecario in forza di un’ipoteca volontaria iscritta a garanzia di un’operazione di mutuo fondiario. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva però escluso il privilegio ritenendo revocabile la garanzia ipotecaria, perché costituita a favore di debiti pregressi non assistiti originariamente da garanzia reale e in un contesto di difficoltà economica della debitrice, con effetto pregiudizievole per la par condicio creditorum. Nel ricorso per cassazione la banca ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi, in particolare l’esistenza di una asserita apertura di credito provvisoria di euro 150.000 a titolo di prefinanziamento e delle erogazioni del mutuo fondiario a stato di avanzamento lavori, sostenendo che tali elementi avrebbero escluso o comunque inciso sulla ricostruzione della revocabilità della garanzia; ha inoltre contestato la valutazione del tribunale in punto di non contestazione e di valutazione del materiale istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come omesso esame di fatto decisivo, mirasse in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e delle circostanze di fatto già valutate dal giudice di merito. La Corte ha ribadito che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sollecitare una rivalutazione delle prove o degli elementi istruttori; ha inoltre osservato che il fatto indicato dalla ricorrente come decisivo non era comunque tale da scardinare la ratio decidendi del decreto impugnato, fondato su plurimi elementi relativi alla funzione solutoria dell’operazione, alla consapevolezza dello stato di difficoltà economica della debitrice e alla finalità di trasformare un credito chirografario in credito assistito da ipoteca. La banca è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 93 l. fall.

    norma richiamata quale base per la domanda di ammissione al passivo del credito

  • art. 98 l. fall.

    norma richiamata per l’opposizione allo stato passivo

  • art. 66 l. fall.

    richiamato come fondamento della revocatoria ordinaria nel fallimento, applicabile secondo le norme civilistiche

  • art. 67 l. fall.

    richiamato dal fallimento quale ulteriore base di revocabilità fallimentare

  • art. 95 l. fall.

    richiamato dal fallimento nel quadro delle contestazioni sul passivo

  • art. 216 l. fall.

    richiamato dalla curatela in relazione alla dedotta nullità del mutuo, ma il tribunale ha escluso che ricorressero i presupposti di condotta penalmente rilevante

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    consente il ricorso per cassazione solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera rivalutazione delle prove

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiamato nel perimetro dell’onere di specifica indicazione degli atti e del fatto storico dedotto

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale norma che impone la produzione degli atti e documenti rilevanti a sostegno del ricorso

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito la previsione del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è invece deducibile per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • In materia di revocatoria fallimentare o ordinaria proposta nel contesto del fallimento, la garanzia ipotecaria costituita per trasformare un credito chirografario preesistente in credito privilegiato può essere scrutinata in termini di revocabilità quando l’operazione abbia funzione sostanzialmente solutoria e produca un pregiudizio per la massa dei creditori.
  • La deduzione del principio di non contestazione non determina automaticamente l’ammissione del credito allo stato passivo, poiché il giudice fallimentare conserva il potere di verificare d’ufficio l’ammissibilità e la fondatezza della domanda.
  • Un fatto invocato come omesso ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere non solo storico e discusso, ma anche decisivo in senso rigoroso: se rappresenta solo uno dei plurimi elementi posti a fondamento della decisione, la censura non è ammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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