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Sentenza

Sentenza n. 1045/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 1117, d.d. 15.02.2024, comunicato tramite p.e.c. in tale data e conosciuto nella stessa, con cui il Responsabile del Servizio Edilizia Privata Igiene ed Ambiente del Comune di Ponte di Legno ha respinto l’istanza formulata da Arpa Service S.r.l. per il conseguimento di un permesso di costruzione in variante al P.D.C. n. 36/2021, per l’esecuzione di opere sull’immobile sito in Piazza Europa n. 43, fg. 55, map. n. 184, del Comune di Ponte di Legno, in conformità agli elaborati progettuali di corredo dell’istanza medesima e di proprietà della società ricorrente.

Giustizia amministrativa202400267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire in variante al permesso n. 36/2021, relativo a un intervento di demo-ricostruzione con sopraelevazione e ampliamento fuori sagoma

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto un permesso di costruire per la ristrutturazione di un fabbricato con recupero del sottotetto e aveva successivamente presentato una variante progettuale, prevedendo una sopraelevazione di 38 centimetri del corpo di fabbrica, nel rispetto dei distacchi legittimamente preesistenti. L'intervento era finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche, con riduzione superiore al 10 per cento dell'indice di prestazione energetica, e si avvaleva del meccanismo di scomputo dei muri perimetrali e dei solai previsto dall'art. 4, comma 2-bis, della legge regionale Lombardia n. 31/2014. Il Comune aveva respinto l'istanza ritenendo che i volumi non computati per effetto dell'agevolazione energetica non costituissero "incentivi volumetrici" ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001 e non consentissero quindi l'ampliamento fuori sagoma né il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito. Con unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell'art. 4, comma 2-bis, della l.r. Lombardia n. 31/2014, in relazione all'art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001 e all'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, nonché eccesso di potere per carente istruttoria, travisamento della realtà e carenza di motivazione, sostenendo che la nozione statale di incentivi volumetrici comprendesse anche il beneficio regionale derivante dallo scomputo delle componenti dell'involucro edilizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che l'art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001 utilizzi una formula ampia e non tassativa, riferita agli "incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti", senza limitarne la fonte o la tecnica normativa. La disposizione statale consente di realizzare tali incentivi mediante ampliamenti fuori sagoma e superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, allo scopo di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e rendere effettivamente utilizzabili i bonus volumetrici. Il beneficio previsto dall'art. 4, comma 2-bis, della l.r. Lombardia n. 31/2014, pur configurandosi formalmente come scomputo dal calcolo della superficie lorda, dei volumi e dei rapporti di copertura dei muri e dei solai dell'involucro esterno, produce sostanzialmente un aumento della volumetria disponibile e opera quindi come incentivo edilizio. Esso può pertanto essere utilizzato, attraverso il meccanismo dell'art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001, per realizzare l'ampliamento fuori sagoma e il superamento dell'altezza dell'edificio demolito. Il giudice ha escluso che gli incentivi rilevanti siano soltanto quelli che incrementano direttamente l'indice di fabbricabilità previsto dal PGT, perché tale limitazione non risulta dal testo normativo e determinerebbe una discriminazione ingiustificata tra misure aventi la medesima finalità incentivante. Ha inoltre escluso un contrasto tra la disciplina statale e l'art. 4, comma 2-quinquies, della l.r. Lombardia n. 31/2014: il richiamo della disciplina regionale da parte della norma statale determina una fattispecie integrata, nella quale il presupposto dell'incentivo resta quello regionale, mentre si applica la disciplina derogatoria più favorevole coerente con la finalità di incentivazione. Le spese di lite sono state compensate per la natura interpretativa delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 380/2001

    Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.

    La nozione di incentivi volumetrici è ampia e non tassativa; comprende i benefici volumetrici riconosciuti da fonti statali o regionali, da strumenti pianificatori, da piani attuativi, da convenzioni urbanistiche o da titoli edilizi convenzionati, purché compatibili con la finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

  • art. 4, comma 2-bis, l.r. Lombardia n. 31/2014

    Negli interventi ... che consentono di raggiungere una riduzione superiore al 10 per cento dell'indice di prestazione energetica ... la superficie lorda, i volumi e i rapporti di copertura ... sono calcolati al netto dei muri perimetrali ... nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici.

    Il meccanismo di scomputo delle componenti dell'involucro edilizio, pur formalmente configurato come criterio di calcolo, produce sostanzialmente volumetria aggiuntiva disponibile e costituisce un incentivo edilizio utilizzabile nell'ambito dell'art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001.

  • art. 4, comma 2-quinquies, l.r. Lombardia n. 31/2014

    Per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2-ter, è permesso derogare fino a un massimo di 30 centimetri ... alle altezze massime degli edifici.

    La disciplina regionale sulle deroghe e quella statale possono essere integrate: il presupposto dell'incentivo resta disciplinato dalla norma regionale, mentre può trovare applicazione la disciplina statale più favorevole quanto alle modalità di realizzazione dell'incentivo.

  • art. 9 d.m. n. 1444/1968

    È richiamato quale parametro normativo nel motivo di ricorso, ma la decisione non sviluppa una specifica autonoma interpretazione della disposizione.

  • art. 117 Cost.

    Il governo del territorio rientra nella competenza legislativa concorrente; le Regioni possono introdurre, nel rispetto dei principi fondamentali statali, discipline derogatorie e più favorevoli per i destinatari.

Massime di principio

  • La locuzione "incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti" contenuta nell'art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001 ha portata ampia e non tassativa: essa comprende qualsiasi beneficio volumetrico riconosciuto da fonti normative o strumenti urbanistici, senza che sia necessario un incremento diretto dell'indice di fabbricabilità.
  • Un meccanismo regionale che esclude dal calcolo della volumetria muri perimetrali, strutturali e solai dell'involucro esterno, quando subordinato a un significativo miglioramento energetico, costituisce sostanzialmente un incentivo volumetrico, anche se formalmente opera mediante uno scomputo e non mediante l'attribuzione diretta di volumetria aggiuntiva.
  • Gli incentivi volumetrici riconosciuti per interventi di demolizione e ricostruzione possono essere realizzati, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001, mediante ampliamenti fuori sagoma e superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.
  • Quando una disciplina regionale costituisce il presupposto dell'incentivo e la disciplina statale stabilisce modalità più favorevoli per la sua concreta realizzazione, le due normative devono essere interpretate in modo integrato, senza ravvisare un'antinomia quando perseguono la medesima finalità di riqualificazione edilizia.
  • Non è legittimo limitare gli incentivi volumetrici rilevanti ai soli benefici che aumentano direttamente l'indice edificatorio previsto dallo strumento urbanistico, se tale restrizione non è prevista dal testo dell'art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDistanze, altezze e volumiPiani regolatori e varianti
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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