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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1594/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Brescia che, riformando parzialmente la sentenza del GUP di Bergamo, aveva in parte assolto e in parte confermato la condanna per reati contestati connessi all'accettazione di utilità da parte della stessa, quale funzionario esaminatore presso la Motorizzazione Civile di Bergamo, in relazione agli esami di guida (periodo 28 gennaio - 12 aprile 2017). Le utilità contestate consistevano in un rifornimento di benzina, ricariche telefoniche da 50 euro ciascuna e un'affettatrice. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva: insufficienza e contraddittorietà della prova per il rifornimento di benzina (mancanza di prova del concerto, dell'effettiva dazione e dell'ammontare), pacificità dell'usanza solo in generale e non nei confronti della ricorrente, interpretazione delle captazioni a favore della difesa; carenza del dolo in relazione a tutti i capi e qualificazione delle utilità come donativi consentiti dal D.P.R. n. 62/2013 (art. 4) e dalla prassi amministrativa per regali di modico valore, nonché rilevanza di formazione successiva fornita dal Ministero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure prospettate fossero, in larga parte, ricostruzioni di merito non ammissibili in sede di legittimità e che la Corte di appello avesse motivatamente valutato le captazioni e gli elementi indiziali mostrando la continuità delle dazioni e la consapevolezza della ricorrente. In particolare, la Corte ha ritenuto convincente l'interpretazione secondo cui la richiesta del tipo di alimentazione auto, formulata durante lo svolgimento degli esami, era un mezzo per comunicare l'imminente rifornimento e che la reazione dell'imputata denotava consapevolezza del sistema di regalie. Ha inoltre ribadito che la disciplina del D.P.R. n. 62/2013 ammette solo donativi d'uso, di modico valore e occasionali, escludendo come d'uso le dazioni direttamente connesse alla predisposizione di pratiche amministrative a favore dell'erogante. Per questi motivi ha confermato la non ammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 318 cod. pen.

    Norma relativa al reato contestato (reati connessi all'esercizio di funzioni pubbliche). La sentenza considera sussistente il comportamento illecito in presenza di utilità ricevute in modo continuativo e col consenso/consapevolezza del pubblico funzionario

  • art. 323-bis cod. pen.

    Norma richiamata in relazione al riconoscimento di attenuanti; la Corte d'appello ha riconosciuto l'attenuante per alcuni capi

  • D.P.R. n. 62 del 2013, art. 4

    Il codice di comportamento limita l'accettazione di regali ai soli "donativi d'uso", di modico valore e occasionali nell'ambito di normali relazioni di cortesia. La Corte ha interpretato tale norma in senso restrittivo, escludendo che regalie sistematiche in occasione di esami possano essere considerate d'uso e occasionali

  • D.M. Funzione Pubblica 28 novembre 2000 (Codice di comportamento)

    Citato come disciplina richiamata storicamente insieme al DPR 62/2013: conferma il principio che i regali sono ammessi solo se d'uso e di modico valore

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti all'impugnazione in Cassazione; il ricorso era subordinato ai limiti funzionali previsti da tale disposizione (riproporre questioni di merito non è consentito)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per le spese del procedimento in caso di inammissibilità dell'impugnazione; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Le captazioni e conversazioni intercettate che evidenziano una prassi consolidata di regalie e la consapevolezza del pubblico ufficiale circa tale prassi costituiscono elemento probatorio forte per il dedursi del dolo nell'accettazione di utilità collegata all'esercizio della funzione.
  • I donativi accettabili dai dipendenti pubblici sono limitati a quelli "d'uso", di modico valore e occasionali; quando la dazione è connessa all'espletamento di un atto amministrativo o si ripete sistematicamente, non può essere qualificata come regalia di uso e può integrare profili di illecito.
  • La semplice argomentazione difensiva che un gesto fosse generico o di cortesia (per es. la domanda sul tipo di carburante) può essere superata dalla valutazione complessiva del contesto, della continuità delle dazioni e delle reazioni/interazioni intercettate.
  • Le censure di merito che mirano a riesaminare la valutazione probatoria compiuta dalla Corte territoriale sono, di regola, inammissibili in Cassazione: la Suprema Corte verifica la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione, non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
  • Formazione o circolari successive ai fatti non incidono necessariamente sulla rilevanza penale di comportamenti anteriori: l'esistenza di regole o chiarimenti adottati dopo gli eventi non cancella la valutazione di condotte già poste in essere e giudicate in base alla disciplina allora vigente.
  • Per rendere credibile l'asserita liceità del dono (per es. invocando la soglia dei 150 euro), è necessario provare che la dazione fosse effettivamente occasionale, di modico valore e non connessa all'esercizio di una funzione amministrativa a favore dell'erogante.

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