Sentenza n. 78/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per la declaratoria di nullità ex articolo 112 e 114 comma 4 lett. b) e comunque ai sensi di legge ovvero per l’annullamento, previa sospensiva - della delibera della Giunta Comunale di Dipignano n. 58 del 17 luglio 2025 pubblicata sull'albo pretorio del Comune dal 17 luglio 2025 e per i quindici giorni successivi ,avente ad oggetto MODIFICA DELLA MACROSTRUTTURA COMUNALE VIGENTE CON RIARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA SETTORI E SERVIZI: ACCORPAMENTO DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA E DEL SETTORE TECNICO -AMBIENTE, IN UN UNICO SETTORE TECNICO - VIGILANZA E AMBIENTE MODIFICA AL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Giunta comunale di riorganizzazione della macrostruttura, con accorpamento del settore Polizia Locale, Protezione Civile e Sicurezza al settore Tecnico-Ambiente e modifica del regolamento degli uffici e dei servizi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già Comandante della Polizia Locale e responsabile del relativo settore, ha chiesto in via principale la declaratoria di nullità della delibera per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del medesimo TAR n. 57/2015, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. e dell’art. 21-septies l. 241/1990. In via subordinata ha chiesto l’annullamento della delibera, riproponendo le censure già dedotte nel precedente giudizio. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, la carenza di interesse a ricorrere, rilevando che il ricorrente non svolgeva più funzioni direttive nel settore e non aveva indicato quale pregiudizio concreto avrebbe subito dalla riorganizzazione. Il ricorrente ha replicato che l’interesse sarebbe stato già riconosciuto nel precedente giudizio e che, comunque, sussisterebbe in ragione dell’incidenza della delibera sull’organizzazione del servizio di Polizia Locale, anche se egli vi operava in posizione non apicale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo assorbite le ulteriori eccezioni e le censure di merito. L’interesse a ricorrere deve essere concreto, attuale e consistente in un’utilità pratica, diretta e immediata conseguibile mediante la pronuncia giudiziale. Tale requisito è necessario per tutte le azioni previste dal codice del processo amministrativo, compresa l’azione di ottemperanza, e non è cristallizzato dal precedente riconoscimento dell’interesse in un diverso giudizio. Nel caso concreto, la sentenza del 2015 aveva perseguito anche il risultato dell’annullamento della nomina del nuovo responsabile del macro-settore; tuttavia, il ricorrente era cessato dalle funzioni di Comandante prima dell’adozione della nuova delibera, per scadenza naturale dell’originario incarico, non rinnovato né prorogato. L’annullamento della delibera non avrebbe quindi potuto restituirgli direttamente la qualifica di Comandante. Neppure la mera incidenza della riorganizzazione sul servizio svolto dal ricorrente dimostrava un pregiudizio personale, concreto e attuale: il giudizio amministrativo è, di regola, fondato su una giurisdizione soggettiva e il singolo non può agire per il solo migliore funzionamento dell’amministrazione. I riferimenti generici a pregiudizi professionali e a possibili disservizi, contenuti anche nell’istanza cautelare, non specificavano né il pregiudizio personale subito né le concrete disfunzioni imputabili alla delibera. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre oneri e spese di legge.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base dell’azione di ottemperanza proposta dal ricorrente; la domanda resta comunque subordinata alla sussistenza dell’interesse concreto e attuale a ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
È richiamato quale fondamento della richiesta di declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato.
art. 21-septies l. 241/1990
È invocato dal ricorrente per sostenere la nullità dell’atto in ragione del contrasto con il giudicato, ma il giudice non esamina la relativa censura perché dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
art. 130, comma 1, lett. a) e b), c.p.a.
La disposizione è richiamata per evidenziare l’eccezionalità dei casi di giurisdizione oggettiva e il carattere normalmente soggettivo della giurisdizione amministrativa.
art. 70 T.U.E.L.
È richiamato, insieme ad altre disposizioni, come esempio di ipotesi eccezionale di tutela non riconducibile alla regola dell’interesse personale del ricorrente.
d.l. n. 198/2009
È richiamato quale ulteriore ipotesi eccezionale di tutela oggettiva, in contrapposizione alla regola della necessaria lesione personale, concreta e attuale.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere è una condizione dell’azione necessaria per ogni azione prevista dal codice del processo amministrativo, compresa l’azione di ottemperanza, e deve consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata ottenibile dalla pronuncia giudiziale.
- Il riconoscimento dell’interesse a ricorrere in un precedente giudizio non cristallizza la sussistenza del requisito in controversie successive: l’interesse deve essere verificato nuovamente alla luce dei fatti e delle situazioni giuridiche esistenti al momento della proposizione del nuovo ricorso.
- La sopravvenuta cessazione dell’incarico o della posizione funzionale cui era collegata l’utilità perseguita rende inammissibile il ricorso quando l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non potrebbe più produrre il concreto e immediato effetto di restituire quella posizione.
- La mera incidenza di un atto sull’organizzazione di un servizio pubblico non attribuisce al singolo dipendente un interesse personale e attuale a impugnarlo, se non è allegato e dimostrato uno specifico pregiudizio riferito alla sua sfera giuridica.
- Il singolo non può agire per conseguire il mero corretto o migliore funzionamento dell’amministrazione, salvo specifiche ipotesi eccezionali di tutela oggettiva previste dalla legge; allegazioni generiche su disservizi o pregiudizi professionali non soddisfano l’onere di individuare l’interesse concreto e personale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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