Cassazione Penale, Ordinanza n. 13965/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In sede di esecuzione, la difesa del condannato ha chiesto la declaratoria di violazione del divieto di bis in idem, sostenendo che per il medesimo fatto di violazione degli obblighi di assistenza familiare fossero state pronunciate più sentenze di condanna e che, di conseguenza, dovesse essere eseguita soltanto la pena meno grave, con revoca delle altre decisioni. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza rilevando la non identità delle condotte: pur essendo omogenee e connotate dalla stessa iniziale condotta, esse sarebbero cessate in epoche diverse, coincidenti con la pronuncia delle due sentenze di primo grado, senza che emergesse alcuna interruzione del comportamento illecito. Con il ricorso per cassazione si è dedotta nullità dell'ordinanza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, ma l'impugnazione è risultata, secondo la Corte, eccentrica rispetto al nucleo della decisione impugnata, perché continuava a fondarsi sull'assunto della violazione del ne bis in idem in contrasto con il dato normativo e con i principi giurisprudenziali richiamati in modo generico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure non colpissero effettivamente la ratio dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, centrata sull'assenza di identità del fatto tra le due condanne per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre disponendo, ricorrendone i presupposti, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 570 c.p.
Norma incriminatrice del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, oggetto delle due sentenze richiamate nel giudizio esecutivo.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
Disposizione richiamata per l'annotazione del provvedimento con omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione, la verifica del bis in idem richiede un effettivo accertamento dell'identità del fatto storico, non essendo sufficiente la mera omogeneità delle condotte o la riconducibilità alla stessa fattispecie incriminatrice.
- Quando le condotte contestate sono continuative ma cessano in epoche diverse, e non risulta un'interruzione tale da rendere coincidenti i fatti, non è configurabile una violazione del divieto di doppio giudizio sul medesimo fatto.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si ponga al di fuori della ratio decidendi del provvedimento impugnato, insistendo su una prospettazione incompatibile con il dato normativo e con i principi giurisprudenziali consolidati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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