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Sentenza

Sentenza n. 5900/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento del provvedimento n. 144 di data 11.7.2022 – trasmesso al ricorrente in data 19.7.2023 unitamente alla nota prot. 28412 di pari data – con il quale il dipinto di sua proprietà “No swearing allowed”, realizzato dall'artista francese Louise Bourgeois, è stato dichiarato di interesse storico artistico particolarmente importante e della relazione tecnico-scientifica allegata; del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso amministrativo, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 42/2004, presentato dall'odierno ricorrente in data 10.8.2023 avverso il predetto provvedimento; di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi, tra gli altri, per quanto occorrer possa e per quanto di interesse, il verbale della Commissione dell’Ufficio esportazione di Roma del 21.3.2022 nella parte in cui si propone avvio del procedimento di dichiarazione, la nota 25.3.2022 prot. 10201, la nota prot. 25140 del 9.6.2022, la proposta di tutela e l’approvazione di detta proposta, le note di trasmissione/notifica del predetto atto.

Giustizia amministrativa202400621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di dichiarazione dell'opera d'arte "No swearing allowed" di interesse storico-artistico particolarmente importante, nonché il silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo proposto contro il vincolo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero della cultura aveva sottoposto a vincolo culturale un dipinto di sua proprietà, lamentando anzitutto la violazione dell'art. 14, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 42/2004, per omessa notificazione al proprietario della comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente lesione del contraddittorio e della partecipazione procedimentale. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria, contestando in particolare la sussistenza dell'importanza dell'opera per il patrimonio culturale italiano. Gli stessi vizi erano stati già fatti valere nel ricorso amministrativo ex art. 16 del d.lgs. n. 42/2004, formatosi per silenzio-rigetto dopo il decorso del termine di novanta giorni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, nelle more del giudizio, il Ministero della cultura ha accolto il ricorso amministrativo e ha annullato il decreto impositivo del vincolo. L'annullamento amministrativo ha integralmente soddisfatto l'interesse legittimo oppositivo azionato dal proprietario, rendendo priva di oggetto la domanda giudiziale. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito i motivi di ricorso. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ha posto le spese a carico del Ministero, rilevando che l'amministrazione, nel decreto di accoglimento, anche alla luce del parere del Comitato tecnico-scientifico, aveva riconosciuto la fondatezza della censura relativa all'insussistenza dell'importanza dell'opera per il patrimonio culturale italiano. Le spese sono state liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, lett. a) e d), d.lgs. 42/2004

    Disposizione posta a fondamento della dichiarazione dell'opera di interesse storico-artistico particolarmente importante.

  • art. 14, commi 1 e 2, d.lgs. 42/2004

    Parametro invocato dal ricorrente in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento e alla partecipazione del proprietario; il motivo non è stato esaminato nel merito per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 16, comma 3, d.lgs. 42/2004

    Prevede il termine di novanta giorni il cui decorso aveva determinato il silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo contro il vincolo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Applicato dal TAR per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in sede amministrativa dell'atto impugnato e della piena soddisfazione dell'interesse azionato.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di annullamento, l'amministrazione annulla in sede amministrativa l'atto impugnato, determinando la piena realizzazione dell'interesse legittimo azionato, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere conseguente all'annullamento amministrativo dell'atto impugnato non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice può valorizzare il contenuto del successivo provvedimento amministrativo di accoglimento, quando esso riconosca la fondatezza della censura posta a base del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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