Cassazione Penale, Ordinanza n. 22264/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma nei suoi effetti, compreso il giudizio di responsabilità e il diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova, lamentando una pretesa carenza probatoria e contestando l'attendibilità della persona offesa; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato o illogico. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo si risolveva nella mera riproposizione di censure già disattese in appello e in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre evidenziato che la Corte territoriale aveva fondato il giudizio di attendibilità della persona offesa su dichiarazioni coerenti e convergenti, corroborate da plurimi riscontri esterni (celle telefoniche, videoriprese di sorveglianza comunale, intercettazioni ambientali e telefoniche). Quanto al secondo motivo, ha ritenuto legittima la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche, ancorata alla gravità della condotta, precisando che il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti quando indichi quelli ritenuti decisivi.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio denunciabile in cassazione è solo quello che emerge da un contrasto del percorso argomentativo della sentenza con massime di esperienza o con altre affermazioni interne al provvedimento; non è consentita una rivalutazione del merito o delle risultanze processuali.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
La Corte ribadisce che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato logico-argomentativo, senza riesame della rispondenza della motivazione alle acquisizioni probatorie.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi, come l'estrema gravità della condotta, senza necessità di confutare espressamente ogni altro elemento prospettato dalle parti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che si risolva nella riproposizione pedissequa delle doglianze già respinte in appello, se priva di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di una lettura alternativa delle prove è incompatibile con il giudizio di cassazione, che non consente una nuova valutazione del compendio probatorio.
- La testimonianza della persona offesa può essere ritenuta attendibile quando presenti coerenza interna e sia corroborata da plurimi riscontri esterni di natura investigativa.
- Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, deve indicare gli elementi ritenuti decisivi; non è necessario confutare analiticamente tutti gli altri elementi addotti dalle parti.
- Il vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p. sussiste solo quando la motivazione presenti un effettivo contrasto logico con il testo della sentenza o con massime di अनुभवienza, non quando si contesti la mera valutazione del fatto.
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