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Sentenza

Sentenza n. 387/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento, del provvedimento di DASPO del Questore della Provincia di Lucca (N. -OMISSIS-), adottato in data -OMISSIS- e notificato in pari data al sig. -OMISSIS-, con il quale viene fatto divieto, ex art. 6 della l. 401/89, per la durata di anni 6 (SEI) “di accedere…all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si svolgono manifestazioni sportive del gioco del calcio calendarizzate e pubblicizzate, a qualsiasi livello agonistico, professionistico (serie A, B, C-Lega PRO), dilettantistico (serie D, Eccellenza, Promozione, 1° 2° e 3° Categoria) nonché giovanile, anche amichevole e/o per finalità benefiche (con arbitri di qualsivoglia federazione), nonché alle partite della nazionale italiana e di tutte le squadre italiane o estere che verranno disputate nel territorio nazionale e all'estero.

Giustizia amministrativa202501767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO del Questore di Lucca, della durata di sei anni, con divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi ove si svolgono manifestazioni calcistiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dopo gli scontri verificatisi il 23 febbraio 2025 sull'autostrada A12, nei pressi dell'area di servizio Versilia Est, tra tifosi della Lucchese e del Perugia. Ha dedotto la violazione dell'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, sostenendo che non fosse provata la sua partecipazione agli scontri e richiamando il mancato accertamento giudiziario della sua collocazione sulla scena e del suo concreto coinvolgimento nelle aggressioni. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione quanto alla propria pericolosità sociale e alla graduazione della durata del divieto. Il ricorrente ha ammesso di avere noleggiato e condotto uno dei minivan della tifoseria lucchese e di essere stato presente sul luogo, ma ha sostenuto di essere rimasto nel veicolo e di avere abbandonato il viaggio dopo il ferimento di un tifoso. A sostegno ha prodotto un fotogramma asseritamente raffigurante una sagoma all'interno del minivan.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non decisivo il fotogramma prodotto, poiché raffigurava una sagoma nera non identificabile e non consentiva quindi di dimostrare che il ricorrente fosse rimasto nel minivan. Ha valorizzato la dinamica documentata dalle riprese video: i minivan dei tifosi lucchesi si erano fermati sulla corsia di emergenza per travisarsi, mentre i tifosi perugini erano già fermi presso l'area di servizio; i gruppi si erano poi affrontati con oggetti atti ad offendere, provocando l'interruzione della circolazione autostradale e un pericolo per la pubblica incolumità. Anche assumendo non provata la partecipazione fisica diretta alla rissa, il ricorrente, quale conducente del primo minivan di una colonna organizzata, aveva tenuto una condotta evidentemente finalizzata ad apprestare e realizzare lo scontro collettivo, rientrante nell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 401/1989. Il TAR ha inoltre considerato la sua reticenza nelle sommarie informazioni e il rifiuto di indicare gli altri partecipanti. Ha ritenuto adeguata e proporzionata la durata di sei anni, in ragione dei numerosi precedenti di polizia e della particolare gravità dello scontro preorganizzato, avvenuto su una corsia autostradale con interruzione della circolazione e rischio per gli automobilisti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 401/1989

    il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive [...] nei confronti di [...] coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico

    Il DASPO può essere adottato anche senza la prova della partecipazione fisica diretta alla rissa quando gli elementi di fatto dimostrino una condotta individuale o di gruppo consapevolmente e concretamente finalizzata a predisporre o realizzare lo scontro violento. La presenza fisica nel gruppo e la partecipazione indiretta alle attività violente possono essere sufficienti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'adozione del DASPO ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 401/1989, non è indispensabile provare la partecipazione fisica diretta dell'interessato agli atti di violenza, essendo sufficiente che elementi di fatto attendibili dimostrino una condotta, individuale o di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva o alla predisposizione di episodi violenti idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l'ordine pubblico.
  • La presenza consapevole all'interno di un gruppo organizzato di tifosi, accompagnata da condotte funzionali alla realizzazione dello scontro — quale la conduzione del primo veicolo di una colonna che si prepara e si dirige compatta verso il luogo dell'affrontamento — può integrare una partecipazione indiretta rilevante ai fini del DASPO, anche in assenza dell'identificazione di uno specifico atto aggressivo compiuto dal destinatario.
  • La durata del DASPO deve essere valutata in rapporto alla gravità concreta dei fatti e ai precedenti di polizia dell'interessato; è proporzionata una durata pluriennale quando lo scontro tra tifoserie sia preordinato, si svolga su un'autostrada, interrompa la circolazione e determini un concreto pericolo per gli automobilisti.
  • La mancata contestazione della presenza sul luogo degli scontri e la reticenza dell'interessato nel fornire spiegazioni credibili sulla dinamica dei fatti e sull'identità degli altri partecipanti possono concorrere, insieme agli altri elementi istruttori, a fondare il giudizio amministrativo di pericolosità e di finalizzazione della condotta.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaSanzioni sportive
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoSport
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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