Sentenza del 12/11/2019 n. 2111 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara che aveva rigettato il ricorso contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010. Ha dedotto, tra l'altro, la nullità dell'avviso per assenza o invalidità della delega di firma, mancata redazione e allegazione del processo verbale di constatazione, violazione del contraddittorio endoprocedimentale, errato metodo di accertamento e indebita ripresa di costi. In via subordinata ha chiesto la riduzione dell'imposizione. Ha inoltre richiesto la sospensione cautelare dell'atto per fumus boni iuris e periculum in mora, evidenziando le proprie difficoltà finanziarie.
La decisione
La domanda cautelare era stata rigettata in precedenza. Nel merito, la Commissione ha rigettato integralmente l'appello. Ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'avviso, poiché l'atto indicava la delega e l'Agenzia aveva dimostrato che la firmataria ricopriva un ruolo di area terza idoneo alla sottoscrizione. Ha escluso l'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per gli accertamenti IRES e IRAP svolti a tavolino e ha rilevato che, quanto all'IVA, la società non aveva indicato concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere. Ha inoltre ritenuto non necessaria la redazione di un PVC, qualificato l'accertamento come analitico e giudicato generiche le contestazioni sui costi. La R.E.C. s.r.l. è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del grado, liquidate in euro 1.600,00.
Norme richiamate
Art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva.
La sottoscrizione è valida anche se apposta da un funzionario di area terza non necessariamente dirigente, purché esista una delega e questa sia provata o indicata nell'atto.
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
La garanzia del contraddittorio e il termine successivo alla conclusione della verifica mediante PVC non si applicano automaticamente agli accertamenti svolti a tavolino, nei quali non vi sia un'attività ispettiva presso la sede del contribuente.
Art. 47 d.lgs. n. 546/1992
Consente di chiedere la sospensione cautelare dell'atto impugnato, ma la mera rilevanza economica dell'imposizione o una perdita di esercizio non sono sufficienti se non accompagnate da concreti elementi sul fumus boni iuris e sul danno grave e irreparabile.
Cassazione, sentenza n. 11560/2018
Esclude, per gli accertamenti IRES e IRAP fondati esclusivamente sulla normativa nazionale e svolti a tavolino, un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823/2015
Per i tributi armonizzati, come l'IVA, il contraddittorio endoprocedimentale è generalmente obbligatorio; tuttavia la sua violazione determina l'invalidità dell'atto solo se il contribuente indica concretamente le ragioni difensive che avrebbe fatto valere e dimostra che l'opposizione non è meramente pretestuosa.
Art. 4 D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37
I parametri ministeriali sono utilizzati per determinare e liquidare le spese di lite in relazione al valore e alla complessità della controversia.
Massime di principio
- La contestazione della firma dell'avviso non è sufficiente: occorre dimostrare concretamente l'inesistenza della delega o l'incompetenza del sottoscrittore; la delega può risultare dall'atto e da documenti prodotti dall'Amministrazione.
- Negli accertamenti a tavolino, normalmente non è richiesto un PVC né sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per IRES e IRAP.
- Quando è coinvolta l'IVA, la violazione del contraddittorio preventivo deve essere accompagnata dall'indicazione specifica delle difese e dei documenti che il contribuente avrebbe potuto presentare; una doglianza generica è normalmente insufficiente.
- Le contestazioni in appello devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con il percorso logico dell'Amministrazione; la mera riproposizione delle difese già svolte può portare al rigetto.
- Per ottenere la sospensione cautelare non basta dimostrare una difficoltà finanziaria o l'importo elevato del tributo: occorre evidenziare sia una concreta plausibilità delle censure sia un danno grave e irreparabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 nov 2019Sentenza del 12/11/2019 n. 84 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 12 nov 2019Sentenza del 12/11/2019 n. 85 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 12 nov 2019Sentenza del 12/11/2019 n. 263 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 12 nov 2019Sentenza del 12/11/2019 n. 269 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 12 nov 2019Sentenza del 12/11/2019 n. 496 - Comm. Trib. Prov. Ancona
- Sentenza · 12 nov 2019Sentenza del 12/11/2019 n. 809 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →