Sentenza n. 2217/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.A. n. 643 dell’11 giugno 2024, recante la determinazione degli aggregati regionali e provinciali di spesa per l’assistenza specialistica da privato per l’anno 2024, inclusi i criteri di distribuzione dei budget, i meccanismi relativi ai trasferimenti tra ASP e la clausola di salvaguardia contrattuale
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, laboratori di analisi accreditati, hanno impugnato il decreto regionale nella parte in cui ha determinato gli aggregati di spesa provinciali e per branca mediante la riparametrazione alla produzione media del biennio 2022-2023, con limite di variazione positiva del 5% rispetto al budget 2023 e limite negativo dell’1%. Hanno dedotto: 1) eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza, violazione del principio eurounitario di libera concorrenza e surrettizia reintroduzione del criterio della spesa storica; 2) travisamento dei fatti e difetto di istruttoria per la mancata considerazione dei trasferimenti di strutture e punti di accesso laboratoristici da un’ASP all’altra, in particolare verso l’ASP di Catania; 3) violazione dell’art. 25, comma 3, della l.r. n. 5/2009 e difetto di istruttoria per la mancata considerazione del fabbisogno di prestazioni; 4) illegittimità derivata dell’art. 12 e dell’allegato A, relativi alla suddivisione degli aggregati per provincia e branca; 5) illegittimità derivata dell’allegato C e dell’art. 14, nonché violazione degli artt. 24 e 113 Cost., sproporzionalità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e contraddittorietà, con riferimento alla cessazione della remunerazione e alla sospensione dell’accreditamento in caso di mancata sottoscrizione del contratto senza riserve e alla clausola di salvaguardia che impone l’accettazione incondizionata dei tetti di spesa e la rinuncia alle impugnazioni.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha riunito l’esame del primo e del terzo motivo, ritenendoli infondati alla luce dell’orientamento già espresso dalla Sezione sul medesimo decreto. Il criterio della produzione media del biennio 2022-2023 non costituisce una surrettizia applicazione della spesa storica, poiché valorizza la produzione effettiva e la capacità produttiva, pur nel rispetto dei limiti complessivi di spesa; il criterio è inoltre transitorio e coerente con la precedente giurisprudenza della Sezione. Il limite del 5% rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione sanitaria, non appare palesemente illogico o irragionevole ed è coerente con la necessità di distribuire le risorse senza compromettere il budget minimo delle strutture. Trattandosi di atto generale di programmazione, non opera inoltre l’obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti individuali. Il secondo motivo è stato respinto perché il decreto stesso, all’art. 15 e nelle premesse, prevede specifici meccanismi di compensazione e trasferimento delle risorse tra gli ambiti provinciali per tenere conto dei trasferimenti di strutture e punti di accesso; la concreta attuazione è demandata alle ASP territorialmente competenti. Il quarto motivo è stato respinto per la sua natura derivata, non essendo stati annullati i criteri presupposti. Anche il quinto motivo è stato respinto: la clausola che collega la remunerazione e la permanenza dell’accreditamento alla sottoscrizione del contratto senza riserve riproduce una previsione legislativa riferita alla sospensione dell’accreditamento istituzionale e risponde all’esigenza di assicurare la programmazione e il contenimento della spesa sanitaria. La clausola di salvaguardia è legittima perché tutela la stabilità della cornice programmatoria e impedisce che i termini economici dell’accordo siano rimessi in discussione mediante impugnazioni sui tetti di spesa. Il privato conserva comunque il diritto di agire in giudizio in relazione a sopravvenienze e agli atti generali presupposti; la sottoscrizione produce effetti di acquiescenza secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato, senza eliminare in assoluto il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale. Le spese sono state compensate tra le parti costituite e non è stato disposto nulla per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 25, comma 3, l.r. n. 5/2009
La norma è stata invocata dalle ricorrenti in relazione alla necessità di considerare il fabbisogno di prestazioni; il TAR ha ritenuto infondata la censura, reputando legittimo il criterio transitorio della produzione media adottato per la programmazione della spesa.
art. 1, comma 233, l. n. 213/2023
Richiamato quale base normativa del decreto regionale di determinazione dell’aggregato regionale di spesa per l’assistenza specialistica da privato.
art. 3, comma 2, l. n. 241/1990
Il TAR ha richiamato l’esclusione degli atti amministrativi generali dall’obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi.
art. 3, comma 2, l.r. n. 7/2019
La disposizione regionale è stata richiamata per la medesima esclusione dell’obbligo di motivazione degli atti generali di programmazione.
art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992
Individua il regime dell’accreditamento istituzionale cui si riferisce la sospensione prevista in caso di mancata sottoscrizione del contratto.
art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992
La previsione legislativa legittima il collegamento tra sottoscrizione dell’accordo contrattuale e sospensione dell’accreditamento in caso di mancata accettazione delle condizioni programmatorie.
art. 79, comma 1-quinquies, d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008
È la disposizione che ha introdotto la previsione richiamata sull’obbligo di accordo e sulla sospensione dell’accreditamento.
artt. 24 e 113 Cost.
Le ricorrenti li hanno invocati contro la clausola di salvaguardia; il TAR ha ritenuto legittima la clausola, senza ravvisare una compressione illegittima della tutela giurisdizionale, anche perché il privato conserva la possibilità di agire rispetto a sopravvenienze e atti generali presupposti.
Massime di principio
- Nella programmazione sanitaria, l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella scelta dei criteri di distribuzione dei tetti di spesa, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di palese illogicità, irragionevolezza, erroneità o travisamento dei fatti.
- L’utilizzo della produzione media effettiva di un periodo pluriennale, anche con limiti percentuali di incremento o riduzione rispetto all’aggregato dell’anno precedente, non integra di per sé una reintroduzione del criterio della spesa storica quando il criterio valorizzi la capacità produttiva e sia funzionale al rispetto dei limiti complessivi di spesa.
- Per gli atti generali di programmazione sanitaria non opera l’obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi individuali, ferma restando la necessità che la scelta non sia manifestamente illogica, irragionevole o viziata da travisamento.
- Quando il provvedimento regionale prevede specifici meccanismi di compensazione e trasferimento delle risorse per tenere conto dello spostamento di strutture sanitarie tra ambiti provinciali, la concreta attuazione di tali meccanismi può essere legittimamente demandata alle aziende sanitarie territorialmente competenti.
- È legittima la clausola contrattuale che subordina la remunerazione delle prestazioni accreditate e la permanenza dell’accreditamento alla sottoscrizione dell’accordo senza riserve, quando essa riproduca la disciplina legislativa sull’accreditamento e sia funzionale al contenimento e alla programmazione della spesa sanitaria.
- La clausola di salvaguardia nei contratti della sanità accreditata, che impone l’accettazione dei tetti di spesa e degli atti programmatori collegati, è legittima perché tutela la stabilità della programmazione pubblica; la sottoscrizione non esclude tuttavia ogni tutela giurisdizionale, restando impugnabili le sopravvenienze e gli atti generali presupposti nei limiti riconosciuti dall’ordinamento.
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