Cassazione Penale, Sentenza n. 11545/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per tre motivi principali: 1) vizio di valutazione della prova testimoniale (in particolare l'attendibilità della teste D'Agostino) con richiamo agli artt. 191 e 192 c.p.p. e agli artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p.; 2) mancata considerazione dello stato d'ira di Marco Di Giovanni quale causa di esclusione dell'elemento soggettivo nel reato di minaccia (art. 612 c.p.), richiamando l'art. 192 c.p.p. e gli artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p.; 3) omissione di valutazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., dedotta in sede di appello e non manifestamente infondata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: la sentenza impugnata ha omesso di valutare la possibile sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., nonostante la deduzione in appello non fosse manifestamente infondata. Per tale motivo ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quel profilo e ha disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili: il primo perché proponeva una rivalutazione di fatto delle dichiarazioni testimoniali (materia riservata al giudice di merito), il secondo perché, secondo la giurisprudenza richiamata, lo stato d'ira non esclude l'elemento soggettivo del reato di minaccia (art. 612 c.p.). La liquidazione delle spese di parte civile è rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 191 cod. proc. pen.
Norma sulle modalità di assunzione della prova testimoniale; richiamata dai ricorrenti per censurare la valutazione della deposizione, ma la Cassazione ha ritenuto che la questione comportasse una rivalutazione di fatto non ammissibile in sede di legittimità.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione della prova testimoniale e sui criteri di credibilità; i ricorrenti hanno invocato la norma per contestare la valutazione delle testimonianze, ma la Cassazione ha confermato che non spetta a essa rivedere la valutazione discrezionale del merito.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ha applicato tali criteri dichiarando inammissibili i motivi che impongono rivalutazione di fatto e accogliendo il motivo relativo alla mancata valutazione di una questione di diritto non manifestamente infondata.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di specificazione del motivo di ricorso; richiamato per precisare l'ambito dei motivi effettivamente dedotti in cassazione.
art. 612 cod. pen.
Norma sul reato di minaccia; la Corte, richiamando giurisprudenza (Sez. 5, n. 8387/2013), ha affermato che l'eventuale stato d'ira dell'agente non esclude l'elemento soggettivo del reato di minaccia.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che l'omessa valutazione da parte della Corte d'appello di una dedotta applicabilità di tale causa, non manifestamente infondata, legittima l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione di fatto o per rimettere in discussione la credibilità dei testimoni: i motivi che impongono rivalutazioni probatorie vengono generalmente dichiarati inammissibili.
- Se in sede d'appello viene dedotta la sussistenza di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) e la corte di merito omette di valutarla, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quel profilo e disporre il rinvio per un nuovo esame.
- Lo stato d'ira dell'agente, salvo casi specifici e ben motivati, non esclude automaticamente l'elemento soggettivo nei reati come la minaccia (art. 612 c.p.); la sua valutazione non è di per sé idonea a determinare l'esclusione del dolo se non supportata da elementi giuridici e probatori solidi.
- Quando si solleva in cassazione una questione di diritto (violazione di legge, vizi di motivazione) è importante circoscriverla entro i limiti consentiti dall'art. 173 disp. att. c.p.p.; devono emergere censure di legalità o di motivazione non riconducibili a mera rivalutazione del fatto.
- In caso di rinvio disposto dalla Cassazione per omessa valutazione di una causa di non punibilità, il giudice di rinvio deve esaminare specificamente tale questione e motivare la valutazione in punto di applicabilità della causa estintiva.
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