Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 921/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: - della deliberazione n. 18/33 del 18 maggio 2023 della giunta della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto: “Aggiornamento della disciplina generale in materia di assunzione di personale da parte dei consorzi di bonifica. Piano annuale delle assunzioni”; - della nota prot. 14236 del 23 giugno 2023 del Direttore del Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture, dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n. 18/33 del 18.05.2023. Aggiornamento della disciplina generale in materia di assunzione del personale da parte dei Consorzi di bonifica. Piano annuale delle assunzioni. Circolare attuativa”; - di ogni atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.

Giustizia amministrativa202300559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale che introduce il Piano annuale delle assunzioni dei Consorzi di bonifica e relativa circolare attuativa, con limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e al ricorso alla somministrazione di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (consorzio di bonifica)

La controversia

Il Consorzio ha impugnato la deliberazione regionale n. 18/33 del 18 maggio 2023 e la circolare attuativa del 23 giugno 2023, deducendo: carenza di fondamento normativo del PIAS quale condizione necessaria per le assunzioni e parametro del controllo regionale; violazione delle disposizioni regionali e dello Statuto consortile sull’autonomia organizzativa e sul ruolo del Piano di organizzazione variabile; mancata acquisizione dei pareri previsti per la modifica dello Statuto; irragionevolezza del blocco delle assunzioni, anche in relazione al regolare svolgimento delle funzioni istituzionali; illegittimità della limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato al solo reintegro del personale cessato nel triennio precedente; illegittimità delle restrizioni al ricorso ai contratti di somministrazione e dell’obbligo di imputare le relative spese ai contributi di funzionamento. Il Consorzio ha inoltre lamentato che la disciplina non considerasse esigenze nuove, straordinarie o non programmabili e situazioni in cui procedure di reclutamento a tempo determinato avessero avuto esito negativo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto infondati i primi tre motivi e ha accolto il quarto nei limiti indicati. La Regione dispone, ai sensi della legge regionale n. 6/2008, di poteri di indirizzo, vigilanza, sanzione e controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica, giustificati anche dalla rilevante compartecipazione regionale alle spese consortili e dal rilievo pubblicistico delle funzioni svolte. L’art. 37 della legge regionale costituisce fondamento normativo implicito per l’introduzione del PIAS, quale atto di indirizzo in materia programmatoria, gestionale e contabile, distinto e correlato al POV: il POV conserva la funzione di programmazione generale, mentre il PIAS consente una ricognizione periodica delle risorse e un controllo più puntuale sulle assunzioni. La circolare attuativa si è limitata a specificare i dati già previsti dalla deliberazione e non ha esercitato un autonomo potere di indirizzo. Non è stata dimostrata l’effettiva compromissione delle funzioni istituzionali derivante dalla disciplina. È stata invece ritenuta irragionevole la limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato al solo reintegro del personale cessato nel triennio precedente: tale limite non considera esigenze di incremento stabile della dotazione organica, purché le assunzioni rispettino la dotazione organica, il POV e il PIAS. È stata inoltre annullata la disciplina nella parte in cui non consente il ricorso alla somministrazione quando una procedura di assunzione a tempo determinato, adeguatamente pubblicizzata, abbia avuto esito negativo o quando ricorrano motivate esigenze urgenti non riferibili alla programmazione ordinaria e derivanti da eventi documentati, imprevedibili e non programmabili. Infine, è stata ritenuta illegittima l’automatica imputazione delle spese di somministrazione ai contributi di funzionamento: la rendicontazione e l’imputazione devono dipendere dalla natura dell’attività effettivamente svolta, ferma la documentazione, i poteri di controllo regionale e le eventuali responsabilità penali per false rappresentazioni. Il ricorso è stato accolto parzialmente e le spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 37 l.r. 6/2008

    La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, adotta atti di indirizzo e criteri in ordine all'attività programmatoria, gestionale e contabile dei consorzi di bonifica.

    La disposizione fonda il potere regionale di emanare indirizzi vincolanti anche in materia di programmazione e gestione del personale, compresa l’introduzione del PIAS e la disciplina delle condizioni di ricorso ai diversi tipi contrattuali.

  • art. 40 l.r. 6/2008

    Sono soggetti al controllo di legittimità da parte dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura gli atti concernenti: [...] c) pianta organica, regime giuridico del personale, procedure di assunzioni e promozioni.

    Il controllo regionale di legittimità comprende gli atti relativi alla pianta organica e alle procedure di assunzione e giustifica strumenti informativi e programmatori funzionali al suo esercizio.

  • art. 38 l.r. 6/2008

    L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura può chiedere ai consorzi di bonifica documenti, informazioni e chiarimenti e può disporre ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell'attività del consorzio.

    La Regione dispone di poteri di vigilanza e di acquisizione di informazioni sull’attività dei Consorzi.

  • art. 39 l.r. 6/2008

    [...] per gravi violazioni di leggi e di regolamenti, dello statuto e degli atti di indirizzo e criteri regionali [...].

    La violazione degli atti regionali di indirizzo può concorrere a integrare i presupposti per l’esercizio dei poteri sanzionatori regionali.

  • art. 34, comma 2, l.r. 6/2008

    Letto congiuntamente all’art. 37, consente alla Regione di emanare indirizzi incidenti sulla dotazione organica e sulle condizioni di reclutamento del personale.

  • art. 5, comma 4-bis, l.r. 6/2008

    Non consente l’automatica imputazione di ogni spesa per somministrazione ai contributi di funzionamento; l’imputazione deve riflettere la natura dell’attività effettivamente svolta.

  • Direttiva 99/70/CE del Consiglio, 28 giugno 1999

    Concorre a qualificare il contratto a tempo indeterminato come tipo ordinario e prevalente, rendendo irragionevole limitarne l’utilizzo al solo reintegro di personale cessato nel triennio.

  • d.lgs. 81/2015

    Il quadro normativo nazionale, insieme alla direttiva 99/70/CE, considera il rapporto a tempo indeterminato il modello ordinario e prevalente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato tra le norme poste a fondamento dei motivi, senza autonoma statuizione decisiva nella sentenza.

Massime di principio

  • La Regione che esercita poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sui Consorzi di bonifica può imporre, in forza di una disposizione legislativa attributiva del potere di indirizzo sull’attività programmatoria, gestionale e contabile, un piano periodico delle assunzioni quale strumento di ricognizione delle risorse umane e condizione per le nuove assunzioni, purché il piano rispetti le fonti sovraordinate e l’autonomia organizzativa dell’ente.
  • Il piano periodico delle assunzioni può integrare e specificare un piano organizzativo generale preesistente senza sostituirlo o modificarne la disciplina statutaria, quando si limiti a rendere verificabili, con cadenza periodica, le esigenze di personale, le modalità e i tempi di reclutamento e le sostituzioni programmate.
  • È irragionevole limitare le assunzioni a tempo indeterminato al solo reintegro del personale cessato in un periodo predeterminato, se la disciplina non consente di fronteggiare esigenze stabili di incremento della dotazione organica; le assunzioni restano legittime quando rispettano la dotazione organica e gli strumenti di programmazione applicabili.
  • Una disciplina regionale sui contratti di somministrazione è irragionevole se non consente il ricorso a tale forma contrattuale, previa motivazione, quando una procedura di assunzione a tempo determinato adeguatamente pubblicizzata abbia avuto esito negativo o quando ricorrano esigenze urgenti, straordinarie, imprevedibili e non programmabili.
  • La spesa per il personale somministrato deve essere imputata e rendicontata in funzione della natura dell’attività effettivamente svolta, non mediante automatica qualificazione come spesa di funzionamento, restando fermi i poteri di controllo dell’amministrazione finanziatrice.

Come è indicizzato

MaterieRiordino e organizzazione della PAResponsabile del procedimento e competenza
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.