Cassazione Penale, Ordinanza n. 34511/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 24 febbraio 2026 della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per minaccia aggravata. Con il primo motivo ha denunciato il travisamento delle dichiarazioni delle persone offese. Con il secondo ha lamentato la violazione dell’art. 131-bis c.p., chiedendo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il terzo ha dedotto un vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto indeducibile perché non indicava una distorsione, incontrovertibile e pacifica, della trasposizione del dato probatorio, ma sollecitava una diversa lettura dei dati processuali e una nuova valutazione di rilevanza o attendibilità delle fonti, precluse in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: le precedenti condanne considerate dalla Corte territoriale rendevano inapplicabile la causa di non punibilità invocata. Il terzo motivo è stato ritenuto indeducibile poiché la sentenza d’appello aveva spiegato che la gravità del fatto e la pericolosità dell’imputata rendevano la pena sostitutiva inidonea alla finalità rieducativa, giustificando il ricorso alla detenzione. L’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
il secondo motivo di censura - che lamenta violazione dell'art. 131-biis cod. pen. - è manifestamente infondato in ragione delle precedenti condanne delle quali ha dato conto la Corte territoriale che rendono inapplicabile l'invocata causa di non punibilità
Nel caso deciso, le precedenti condanne considerate dal giudice di merito hanno reso inapplicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Il travisamento della prova deducibile in cassazione riguarda l’erronea trasposizione, nel ragionamento del giudice di merito, del dato probatorio rilevante e decisivo, quando la distorsione sia incontrovertibile e pacifica; non consente una nuova valutazione del significato della prova, della sua rilevanza o dell’attendibilità delle fonti.
- Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito né confrontare la motivazione impugnata con modelli di ragionamento alternativi proposti dal ricorrente.
- La presenza di precedenti condanne valorizzate dal giudice di merito può rendere inapplicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
- La scelta di non sostituire la pena detentiva è adeguatamente motivata quando il giudice di merito espone perché, in concreto, la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto rendono la pena sostitutiva inidonea alla finalità rieducativa.
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