Ordinanza n. 1484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 1197/2025, resa tra le parti, relativa all’impugnazione del provvedimento n. 33 Prot n. 23491 del 23 dicembre 2024 del SUAPE del Comune di Palau e di tutti gli atti e pareri della conferenza di servizi di demolizione in esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 303 del 2002;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna n. 1197/2025, di reiezione del ricorso contro il provvedimento SUAPE del Comune di Palau n. 33/2024 e gli atti e pareri della conferenza di servizi relativi alla demolizione
Esito
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso di primo grado relativo al provvedimento SUAPE del Comune di Palau n. 33 del 23 dicembre 2024 e agli atti e pareri della conferenza di servizi concernenti la demolizione in esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 303 del 2002. Nell’appello è stata proposta anche domanda incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. Nel corso del giudizio, il Comune di Palau ha annullato in autotutela il provvedimento oggetto del giudizio di primo grado con provvedimento n. 2653 del 29 gennaio 2026 e ha riavviato il procedimento mediante l’indizione di una nuova conferenza di servizi. La difesa appellante ha dichiarato che, nonostante permanesse l’interesse alla decisione dell’appello nel merito, non sussisteva allo stato interesse alla trattazione immediata della domanda cautelare, chiedendone l’abbinamento al merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito i motivi d’appello né ha esaminato definitivamente la domanda cautelare. Ha ritenuto che le sopravvenienze amministrative — annullamento del provvedimento impugnato in primo grado e riavvio del procedimento con nuova conferenza di servizi — rendessero accoglibile la richiesta dell’appellante di rinviare la cautelare alla trattazione di merito. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l’udienza pubblica del 17 novembre 2026 per la decisione dell’appello. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione all’appello e alla domanda cautelare proposta in via incidentale.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in relazione ai motivi di appello e alla valutazione del collegio, di rinviare la trattazione della domanda cautelare alla sede di merito, fissando l’udienza pubblica per la decisione della causa.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio cautelare d’appello, l’amministrazione annulla il provvedimento impugnato e riavvia il procedimento, ma l’appellante dichiara di conservare interesse alla decisione dell’appello nel merito e di non avere allo stato interesse alla tutela cautelare immediata, il giudice può rinviare la domanda cautelare alla trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- L’annullamento sopravvenuto dell’atto impugnato in primo grado e il riavvio del procedimento non determinano automaticamente la definizione del giudizio d’appello quando la parte dichiari la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito; in tal caso il giudice deve fissare la trattazione della causa secondo il rito applicabile.
- La decisione sulla domanda cautelare può essere differita quando le sopravvenienze amministrative incidono sull’attualità dell’interesse alla misura urgente, senza pregiudicare la successiva decisione sui motivi d’appello.
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