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Ordinanza

Ordinanza n. 512/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del provvedimento adottato dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Politiche Innovative di Sostegno Abitativo, Unità di Coordinamento Sostegno alla Fragilità Abitativa, in data 25.11.2026, notificato in data 10.2.2026, con cui è stata rigettata la domanda della ricorrente diretta ad ottenere l'accesso ai Servizi Abitativi Transitori ai sensi dell'art. 23, comma 13 della L.R. n. 16/2016; e, di ogni altro atto allo stesso preordinato e presupposto

Giustizia amministrativa202601370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto che le questioni sollevate richiedano una trattazione approfondita, da riservare alla fase di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha quindi definito nel merito la legittimità del diniego né ha disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento. Ha fissato la trattazione di merito alla seconda udienza pubblica di ottobre 2027 e ha rinviato la regolazione delle spese alla decisione definitiva.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori ai sensi dell'art. 23, comma 13, l.r. n. 16/2016

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Comune di Milano che ha rigettato la domanda diretta a ottenere l'accesso ai Servizi Abitativi Transitori. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e della costituzione dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 13, l.r. n. 16/2016

    Disposizione indicata quale base normativa della domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori; il testo non espone l'interpretazione specifica applicata dal giudice.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di riservare alla fase di merito le questioni che richiedono una trattazione approfondita; il TAR lo ha applicato fissando direttamente la trattazione di merito senza decidere la domanda cautelare nel merito.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; è richiamato con riguardo alla domanda incidentale di sospensione.

Massime di principio

  • Quando le questioni prospettate in sede cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice amministrativo può riservarne l'esame alla fase di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando la trattazione della causa senza definire cautelarmente la controversia.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEdilizia residenziale pubblica
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiTutela cautelare

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