Cassazione Civile, Ordinanza n. 41790/2021 del 28/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (vettore)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un vettore per il pagamento di Euro 901.491,10, oltre interessi, a titolo di differenze tariffarie non percepite per trasporti di merce commissionati tra il 1997 e il 2000, assumendo l’applicazione delle tariffe obbligatorie previste dalla legge n. 298 del 1974. La società committente propose opposizione e ottenne l’accoglimento in primo grado; il vettore appellò, ma la Corte d’appello rigettò l’impugnazione. In Cassazione il ricorrente dedusse quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d’appello non avrebbe considerato che l’accordo economico collettivo del 5 dicembre 1985, richiamato per derogare alle tariffe legali, non era stato sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative richieste dalla disciplina di settore e non risultava neppure il corretto invito alla trattativa e l’invio dell’accordo al Ministero; 2) violazione delle norme sulla forma del contratto e sulla prova, perché la Corte territoriale aveva ritenuto necessaria la forma scritta ma, al tempo stesso, aveva desunto l’esistenza dell’accordo da fatture, bolle e dalla protrazione del rapporto per anni, nonostante l’assenza di una scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere ritenuto provata la corrispondenza degli importi corrisposti alle condizioni dell’accordo senza adeguata prova documentale; 4) violazione della disciplina sul raddoppio del contributo unificato. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo: quanto al primo, ha rilevato un’omessa pronuncia della Corte d’appello sul motivo di appello relativo al profilo procedimentale e soggettivo dell’accordo collettivo; quanto al secondo, ha affermato che la forma scritta richiesta per il contratto derogatorio è ad substantiam e non può essere surrogata da fatture, presunzioni, comportamento processuale o altri mezzi di prova. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, cassando la sentenza della Corte d’appello di Perugia e rinviando la causa alla medesima Corte in diversa composizione. Ha ritenuto assorbiti il terzo e il quarto motivo. La cassazione ha affermato, da un lato, che il giudice di merito aveva omesso di esaminare uno specifico motivo di appello relativo ai presupposti dell’accordo economico collettivo del 5 dicembre 1985; dall’altro, che il contratto derogatorio delle tariffe legali richiedeva forma scritta ad substantiam, non surrogabile con fatture, presunzioni o altri elementi probatori. Al giudice di rinvio è stato demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il motivo è utilizzabile per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso; la censura è stata accolta in quanto la Corte d’appello non aveva esaminato un profilo decisivo del motivo di appello.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
È stato richiamato come norma di riferimento per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 112 cod. proc. civ.
L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra vizio della decisione denunciabile in cassazione; nel caso concreto la Corte d’appello aveva pretermesso il profilo procedimentale dell’accordo collettivo.
art. 115 cod. proc. civ.
La Corte ha escluso che la decisione potesse fondarsi su prove non adeguate o su una lettura delle risultanze istruttorie in assenza di effettiva prova documentale del requisito formale richiesto.
art. 1325 c.c.
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di requisiti del contratto e della sua validità/forma.
art. 1326 c.c.
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di conclusione del contratto.
art. 1350 c.c.
Richiamato con riferimento alla forma scritta e al regime dei contratti per i quali la legge impone un requisito formale.
art. 2729 c.c.
La Corte ha osservato che, comunque, non è consentito ricorrere alle presunzioni per supplire alla mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam.
art. 13, D.M. 18 novembre 1982
Il requisito della forma scritta riguarda i contratti derogatori delle tariffe legali; la conformità agli accordi economici collettivi rileva solo per esonerare dal limite dei tre mesi consecutivi e delle tonnellate-chilometro, non per eliminare l’obbligo della forma scritta.
art. 15, D.M. 18 novembre 1982
È stato richiamato dal ricorrente come disposizione che impone l’indicazione del contratto particolare nella fattura.
legge n. 298 del 1974
Costituisce il quadro normativo delle tariffe di trasporto e del potere ministeriale di approvare tariffe e condizioni particolari di applicazione.
art. 53, legge n. 298 del 1974
È stato valorizzato per affermare che il Ministro poteva approvare le tariffe e le rispettive condizioni particolari di applicazione, comprese quelle contrattuali speciali.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel quarto motivo sul raddoppio del contributo unificato, ma la questione è stata poi ritenuta assorbita; la Corte ha inoltre osservato che la relativa statuizione non sarebbe impugnabile nel giudizio civile ordinario.
art. 384 cod. proc. civ.
La controricorrente aveva chiesto una correzione della motivazione; il riferimento è stato menzionato nel contesto della decisione.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando il giudice d’appello non esamina uno specifico motivo di gravame su un fatto o presupposto decisivo della decisione, si configura omessa pronuncia denunciabile in cassazione come violazione dell’art. 112 c.p.c.
- Se la validità o l’esistenza del diritto azionato dipende da un atto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, tale requisito non può essere supplito da fatture, comportamenti concludenti, presunzioni o confessioni: la prova deve risultare da una scrittura idonea e sottoscritta dalle parti, anche in documenti tra loro inscindibilmente collegati.
- La forma scritta ad substantiam non è un mero mezzo di prova: è elemento costitutivo del diritto; pertanto l’assenza della scrittura impedisce di ritenere provato il rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
- Nei contratti che derogano a tariffe legali o amministrate, la conformità a un accordo collettivo può incidere sul contenuto economico del rapporto, ma non elimina di per sé il requisito formale imposto dalla disciplina di settore.
- Il rispetto di un onere formale imposto per l’esistenza del contratto non può essere dimostrato per presunzioni, neppure se il rapporto sia stato eseguito per un lungo periodo senza contestazioni.
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