Cassazione Penale, Sentenza n. 1605/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva in parte ritenuto responsabile per il capo M) (artt. 110, 377-bis, 416-bis.1 c.p.) e aveva dichiarato prescrizione per il capo N) (riqualificato quale furto aggravato). I motivi di impugnazione denunciavano: vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 377-bis c.p. (sulla qualificazione delle dichiarazioni rese dal deponente e sulla natura di calunnia), erronea valutazione del compendio captativo (intercettazioni) a fondamento della responsabilità sul capo N), errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., e inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con decreti relativi a fatti diversi e privi di nesso con i reati in esame (violazione art. 270 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha escluso la configurabilità dell'art. 377-bis relativamente al capo M) perché la dichiarazione incriminata era stata resa alla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari e non davanti all'Autorità Giudiziaria (elemento oggettivo mancante). Quanto al capo N), la Corte ha richiamato precedente decisione di questa Corte (9.3.2021) e ha ritenuto le intercettazioni inutilizzabili per mancato nesso sostanziale tra reato investigato e quelli per i quali erano state autorizzate; tale inutilizzabilità, di carattere assoluto ove derivante da violazione della motivazione dei decreti autorizzativi, è rilevabile anche in cassazione e si estende agli altri coimputati. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con formula "perché il fatto non sussiste".
Norme richiamate
art. 377-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che l'elemento oggettivo del delitto non sussiste quando la dichiarazione incriminata è resa alla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari e non davanti all'Autorità Giudiziaria; le dichiarazioni alla P.G., anche se su delega del P.M., non integrano la fattispecie prevista dalla norma alla stregua della costante giurisprudenza citata.
art. 416-bis.1 cod. pen.
La norma è stata richiamata in relazione alla contestata aggravante mafiosa; tuttavia la decisione di legittimità ha risolto la vicenda sui profili dell'inesistenza dell'elemento previsto dall'art. 377-bis e sull'inutilizzabilità delle intercettazioni, rendendo non decisivo l'accertamento definitivo dell'aggravante nel provvedimento annullato.
art. 270 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in tema di legittimità delle intercettazioni: le operazioni captative devono avere un nesso con i reati per i quali sono autorizzate; la mancanza di tale nesso può rendere le intercettazioni inutilizzabili.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Applicato per giustificare la formula assolutoria nel merito in luogo della declaratoria di prescrizione, quando l'annullamento deriva dall'inutilizzabilità degli elementi probatori su cui si fondava la condanna.
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Sancisce la possibilità per la Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio questioni non meramente personali, come l'inutilizzabilità assoluta delle intercettazioni, anche se non dedotte in precedenza.
Giurisprudenza: Sez. 6 n. 22808 del 17/07/2020 (Salamo')
Conferma il principio secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di motivazione dei decreti autorizzativi integra un'inutilizzabilità di carattere assoluto degli esiti delle intercettazioni, derivante da violazione di diritti fondamentali.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 30347 del 12/07/2007 (Aguneche e altri)
Richiamata in relazione all'estensione degli effetti dell'annullamento per inutilizzabilità di intercettazioni anche ai coimputati che non hanno proposto ricorso.
Giurisprudenza: sentenza di questa Corte del 9/3/2021 (Corte di legittimità, 'Cavallo' richiamata)
Decisione precedente che ha annullato senza rinvio sentenze basate su captazioni ritenute prive di nesso con i reati in esame; principio applicato anche nel caso di specie per dichiarare inutilizzabili le intercettazioni e ottenere l'assoluzione.
Massime di principio
- Le false dichiarazioni previste dall'art. 377-bis cod. pen. richiedono che la dichiarazione sia resa davanti all'Autorità Giudiziaria (es. Pubblico Ministero o giudice): dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari non integrano tale fattispecie, neanche se la polizia agisce su delega del P.M.
- Le intercettazioni sono utilizzabili solo se vi è un nesso sostanziale e motivato tra l'autorizzazione (e le relative proroghe) e i reati oggetto delle operazioni: l'assenza di motivazione o il difetto di nesso può determinare l'inutilizzabilità assoluta delle captazioni.
- L'inutilizzabilità assoluta delle intercettazioni per vizi di motivazione degli atti autorizzativi può essere rilevata anche per la prima volta in cassazione e può essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità (art. 609, comma 2 c.p.p.).
- L'annullamento per inutilizzabilità di prove che erano state decisive per la condanna può estendersi agli altri coimputati (effetto estensivo dell'impugnazione) e, se il risultato è la mancanza di prove utili, la Corte di Cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio con formula assolutoria (art. 129, comma 2 c.p.p.).
- In situazioni con contestazioni sia su vizi di formulazione del reato (es. luogo/soggetto della dichiarazione) sia su inutilizzabilità di intercettazioni, l'analisi della cassazione tende a privilegiare profili che incidono direttamente sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato o sull'effettiva ammissibilità delle prove fondamentali; tali profili possono determinare l'assoluzione anche se altri punti del giudizio restano controversi.
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