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Sentenza

Sentenza n. 374/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 152/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 346/2025 del Tribunale di Lanciano Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.07.2025, notificata il 15.07.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero all'accredito di 3.000 euro sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lanciano, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, con la quale era stato riconosciuto il diritto all'accredito di euro 3.000,00 sulla Carta Elettronica del Docente, quale contributo per la formazione, in relazione agli anni scolastici indicati nel titolo. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla condanna entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il ricorso ha denunciato, in sostanza, l'inerzia dell'amministrazione e la mancata esecuzione del giudicato. Il TAR ha ritenuto applicabile al giudizio di ottemperanza l'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, con gli adattamenti propri del processo amministrativo, e ha escluso che l'amministrazione potesse giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, rilevando l'esistenza del titolo giudiziale definitivo e la sua mancata esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando sulla Carta Elettronica del Docente le somme riconosciute, con gli accessori dovuti secondo il titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Il TAR ha escluso l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerando contenuto l'importo dovuto e già prevista la produzione di interessi. Ha condannato il Ministero al pagamento di 500 euro, oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare il commissario ad acta e valutare la richiesta di penalità di mora.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo.

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    Ha consentito la definizione semplificata del giudizio, ritenuto manifestamente fondato sulla base del titolo giudiziale e dell'inerzia amministrativa.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni è applicabile anche al giudizio di ottemperanza, con gli adattamenti derivanti dall'art. 115, comma 3, c.p.a.; decorso tale termine, l'inerzia dell'amministrazione può essere fatta valere in ottemperanza.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    L'organo intimato non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di altro organo centrale dello stesso Ministero, poiché il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale se competente oppure trasmettere gli atti all'organo competente.

  • art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta Elettronica del Docente, sul quale si fondava la condanna contenuta nel titolo da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario che riconosca al docente il diritto all'accredito del beneficio della Carta Elettronica del Docente, quando l'amministrazione rimanga inerte.
  • Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l'esecuzione dei titoli giudiziali di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali è applicabile anche nel giudizio di ottemperanza, con gli adattamenti derivanti dal processo amministrativo.
  • Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria la formula esecutiva sul titolo giudiziale, in forza dell'art. 115, comma 3, c.p.a.; la notificazione del titolo e il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 sono sufficienti nei limiti richiesti per l'azione di ottemperanza.
  • L'amministrazione non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente al medesimo Ministero; l'organizzazione interna non incide sull'obbligo dell'amministrazione destinataria di attivare il procedimento esecutivo e individuare l'organo competente.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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